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Decisione di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2011 relativa ad un contributo finanziario dell’Unione per il 2012 a favore dei laboratori di riferimento dell’Unione europea [notificata con il numero C(2011) 9521] (I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2011/889/UE)

Testo vigente

Art. 3

1.

L’Unione europea concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) di Vigo, Spagna, un contributo finanziario per il controllo delle biotossine marine.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 283000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 20000 EUR.

Art. 4

1.

L’Unione europea concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science di Weymouth, Regno Unito, un contributo finanziario per il controllo della contaminazione virale e batteriologica dei molluschi bivalvi.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 284000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 23000 EUR.

Art. 5

1.

L’Unione europea concede al Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) con sede a Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo della Listeria monocytogenes.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 458000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 23000 EUR.

Art. 6

1.

L’Unione europea concede al Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) con sede a Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo degli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococccus aureus.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 356000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 23000 EUR.

Art. 7

1.

L’Unione europea concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma, Italia, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo degli Escherichia coli, compresi gli E. Coli produttori di verocitossine (VTEC).

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 285000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 22000 EUR.

Art. 8

1.

L’Unione europea concede allo Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) di Uppsala, Svezia, per il controllo del Campylobacter.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 310000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 40000 EUR.

Art. 9

1.

L’Unione europea concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma, Italia, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis).

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 336000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30000 EUR.

Art. 10

1.

L’Unione europea concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) di Copenaghen, Danimarca, un contributo finanziario per il controllo della resistenza antimicrobica.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 390000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 36000 EUR.

Art. 11

1.

L’Unione europea concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA) di Addlestone, Regno Unito, un contributo finanziario per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 600000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30000 EUR.

3. In deroga all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 12

1.

L’Unione europea concede al Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) di Gembloux, Belgio, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 575000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30000 EUR.

Art. 13

1.

L’Unione europea concede al Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) di Fougères, Francia, un contributo finanziario per quanto concerne i residui di talune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 470000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25000 EUR.

Art. 14

1.

L’Unione europea concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) di Berlino, Germania, un contributo finanziario per quanto concerne i residui di talune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 470000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25000 EUR.

Art. 15

1.

L’Unione europea concede all’Istituto Superiore di Sanità di Roma, Italia, un contributo finanziario per quanto concerne i residui di talune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 285000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 22000 EUR.

Art. 16

1.

L’Unione europea concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo, Germania, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti ad alto contenuto di grassi.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 200000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 22000 EUR.

Art. 17

L’Unione europea concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) di Copenaghen, Danimarca, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei cereali e nei mangimi.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 200000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Art. 18

L’Unione europea concede al Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spagna, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e acido.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 447000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Art. 19

1.

L’Unione europea concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Stoccarda, Germania, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi secondo le metodiche monoresiduo.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 370000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 70000 EUR.

3. In deroga all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 80 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 20

1.

L’Unione europea concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo, Germania, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 450000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 60000 EUR.

Art. 21

L’Unione europea concede al Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste equina.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 110000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Art. 22

L’Unione europea concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA) di New Haw, Weybridge, Regno Unito, un contributo finanziario per quanto riguarda la malattia di Newcastle.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 85000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Art. 23

L’Unione europea concede all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory di Pirbright, Regno Unito, un contributo finanziario per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini.

Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 90000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.