Decisione di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2011 relativa ad un contributo finanziario dell’Unione per il 2012 a favore dei laboratori di riferimento dell’Unione europea [notificata con il numero C(2011) 9521] (I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2011/889/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 2,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali2, in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,
Ai laboratori di riferimento dell’Unione europea può essere concesso un aiuto finanziario conformemente all’articolo 31 della decisione 2009/470/CE.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione, del 12 settembre 2011, nell’ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali3 stabilisce che il contributo finanziario dell’Unione è concesso ove i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.
La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea per l’anno 2012.
Il contributo finanziario dell’Unione va pertanto concesso ai laboratori di riferimento dell’Unione europea designati, allo scopo di cofinanziare le attività necessarie all’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004. Detto contributo deve coprire il 100 % delle spese ammissibili quali definite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011.
Per i sei laboratori di riferimento dell’Unione europea designati in seno al Centro comune di ricerca le relazioni sono disciplinate da un accordo amministrativo annuale abbinato ad un programma di lavoro e al relativo bilancio, dal momento che il Centro comune di ricerca e la direzione generale Salute e consumatori sono entrambi servizi della Commissione.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione fissa i criteri di ammissibilità relativi ai seminari organizzati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea. Esso limita altresì l’aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti, 3 oratori invitati e 10 rappresentanti di paesi terzi ai seminari. Deroghe a tale limite vanno accordate, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, ad alcuni laboratori di riferimento dell’Unione europea che abbiano bisogno di un contributo per consentire la presenza di più di 32 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari. Le deroghe possono essere ottenute qualora un laboratorio di riferimento dell’Unione europea assuma la guida e la responsabilità dell’organizzazione di un seminario unitamente ad un altro laboratorio di riferimento dell’Unione europea.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune4, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, secondo comma, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario5, siano finanziate dal Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1.
L’Unione europea concede al Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) con sede a Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 328000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 23000 EUR.
Art. 2
1.
L’Unione europea concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven, Paesi Bassi, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 375000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 35000 EUR.
Art. 3
1.
L’Unione europea concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) di Vigo, Spagna, un contributo finanziario per il controllo delle biotossine marine.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 283000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 20000 EUR.
Art. 4
1.
L’Unione europea concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science di Weymouth, Regno Unito, un contributo finanziario per il controllo della contaminazione virale e batteriologica dei molluschi bivalvi.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 284000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 23000 EUR.
Art. 5
1.
L’Unione europea concede al Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) con sede a Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo della Listeria monocytogenes.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 458000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 23000 EUR.
Art. 6
1.
L’Unione europea concede al Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) con sede a Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo degli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococccus aureus.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 356000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 23000 EUR.
Art. 7
1.
L’Unione europea concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma, Italia, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo degli Escherichia coli, compresi gli E. Coli produttori di verocitossine (VTEC).
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 285000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 22000 EUR.
Art. 8
1.
L’Unione europea concede allo Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) di Uppsala, Svezia, per il controllo del Campylobacter.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 310000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 40000 EUR.
Art. 9
1.
L’Unione europea concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma, Italia, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis).
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 336000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30000 EUR.
Art. 10
1.
L’Unione europea concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) di Copenaghen, Danimarca, un contributo finanziario per il controllo della resistenza antimicrobica.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 390000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 36000 EUR.
Art. 11
1.
L’Unione europea concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA) di Addlestone, Regno Unito, un contributo finanziario per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Il contributo finanziario è fissato a un massimo di 600000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30000 EUR.
3. In deroga all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.