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Decisione di esecuzione della Commissione del 22 dicembre 2011 recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/884/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare1, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati2, stabiliscono il divieto di commercializzare nell’Unione alimenti o mangimi geneticamente modificati che non siano stati autorizzati conformemente a tale regolamento. L’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabiliscono che nessun alimento e mangime geneticamente modificato può essere autorizzato se non è stato dimostrato in maniera adeguata e sufficiente che esso è privo di effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull’ambiente, che non fuorvia il consumatore o l’utilizzatore e che non differisce dall’alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali.

Nel settembre 2006, sono stati scoperti nel Regno Unito, in Francia e in Germania prodotti a base di riso originari della Cina o da essa spediti, contaminati con riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63»; i suddetti paesi ne hanno informato il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). Nonostante le misure annunciate dalle autorità cinesi volte a rilevare la presenza di tale organismo geneticamente modificato (OGM) non autorizzato, sono stati successivamente riferiti numerosi altri allarmi relativi alla presenza di riso GM non autorizzato «Bt 63».

Dato il persistere delle segnalazioni e dato che le autorità cinesi competenti non garantiscono in misura sufficiente l’assenza del riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63» dai prodotti originari della Cina o da essa spediti, è stata adottata la decisione 2008/289/CE della Commissione3 che ha introdotto provvedimenti d’emergenza contro la presenza dell’organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63» nei prodotti a base di riso. Tale decisione stabilisce che, prima dell’immissione in commercio, gli operatori devono presentare all’autorità competente dello Stato membro interessato un rapporto d’analisi attestante che la partita di prodotti a base di riso non è stata contaminata con riso geneticamente modificato Bt 63. Inoltre, la decisione prevede che, per quanto riguarda i prodotti presentati all’importazione o già sul mercato, gli Stati membri adottino provvedimenti adeguati, come campionamenti casuali e analisi basate su un metodo specifico ivi descritto.

Nel marzo 2010, la Germania ha notificato mediante il sistema RASFF la presenza di nuove varietà di riso contenenti elementi genetici non autorizzati che codificano per la resistenza agli insetti e con caratteristiche simili all’OGM Kefeng 6. Successivamente sono pervenute altre segnalazioni analoghe che, oltre al Kefeng 6, indicavano anche la presenza di un’altra linea di riso resistente agli insetti che contiene elementi genetici simili a quelli dell’OGM Kemingdao 1 (KMD1). Kefeng 6 e KMD1 non sono autorizzati né nell’Unione né in Cina.

Le notifiche RASFF sono state tutte trasmesse alle autorità cinesi competenti; inoltre, nel giugno 2010 e nel febbraio 2011 la Commissione ha inviato una richiesta scritta alle autorità cinesi affinché adottassero i provvedimenti necessari per rispondere al numero crescente di segnalazioni.

Al fine di valutare lo stato d’attuazione della decisione 2008/289/CE, l’Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato nell’ottobre 2008 un’ispezione in Cina, cui ha fatto seguito un’altra nel marzo 2011. Dalle conclusioni della missione del 2008 e dai primi risultati della missione del 2011 è emerso che esistono incertezze circa la quantità, il tipo e il numero di varietà di riso geneticamente modificate che potrebbero aver contaminato prodotti a base di riso originari della Cina o da essa spediti, e che, pertanto, sussiste un rischio elevato che OGM non autorizzati continuino ad essere introdotti in tali i prodotti.

Alla luce delle risultanze delle missioni dell’Ufficio alimentare e veterinario del 2008 e del 2011, nonché delle numerose notifiche RASFF relative ai casi di riso geneticamente modificato non autorizzato, occorre inasprire di conseguenza le misure previste alla decisione 2008/289/CE al fine impedire l’immissione in commercio nell’UE di prodotti contaminati. È pertanto necessario sostituire la decisione 2008/289/CE con la presente decisione.

Dal momento che i prodotti a base di riso geneticamente modificato non sono autorizzati nell’Unione, è opportuno estendere il campo di applicazione dei provvedimenti previsti dalla decisione 2008/289/CE, limitato alla varietà di riso geneticamente modificato «Bt 63», a tutti gli organismi geneticamente modificati riscontrati nei prodotti a base di riso originari della Cina o da essa spediti. L’obbligo previsto dalla decisione 2008/289/CE di produrre una prova dei metodi di campionamento e di analisi attestante l’assenza di prodotti a base di riso geneticamente modificato andrebbe mantenuto. Tuttavia, è opportuno rafforzare i controlli degli Stati membri aumentando la frequenza dei prelievi e delle analisi da effettuarsi su tutte le partite di prodotti a base di riso originari della Cina e imporre agli operatori del settore alimentare l’obbligo di comunicare in anticipo la data, l’ora e l’effettivo luogo d’arrivo previsti della partita.

I metodi di campionamento sono fondamentali ai fini di risultati rappresentativi e confrontabili; è quindi opportuno definire un protocollo comune di campionamento e di analisi per verificare l’assenza di riso geneticamente modificato in prodotti importati originari della Cina. I principi di una procedura di campionamento affidabile, nel caso dei prodotti agricoli sfusi, sono enunciati nella raccomandazione 2004/787/CE della ommissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/20034 e, nel caso dei prodotti alimentari preimballati, nella norma CEN/TS 15568 o equivalente. Per quanto riguarda i mangimi, si applicano i principi enunciati nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali5.

Dato il numero di casi potenziali di riso geneticamente modificato, la mancanza di metodi di rilevamento convalidati e di campioni di controllo di qualità e quantità adeguate e al fine di agevolare i controlli, è opportuno sostituire i metodi di campionamento e di analisi di cui alla decisione 2008/289/CE con i metodi di screening analitico di cui all’allegato II.

I nuovi metodi analitici proposti devono basarsi sulla raccomandazione 2004/787/CE. Si tiene conto in particolare del fatto che i metodi attualmente disponibili sono di natura qualitativa e dovrebbero consentire la rilevazione di OGM non autorizzati per i quali non esiste una soglia di tolleranza in materia di campionamento e di analisi.

Il laboratorio di riferimento europeo per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (EURL-GMFF) presso il Centro comune di ricerca (JRC) ha verificato e confermato l’idoneità dei metodi di screening proposti per la rilevazione del riso geneticamente modificato.

Ai fini delle attività di campionamento e di rilevazione necessarie per impedire l’immissione in commercio di prodotti a base di riso non autorizzato, è necessario che gli operatori e i servizi ufficiali applichino i metodi di campionamento e di analisi previsti all’allegato II. Occorre in particolare che si tenga conto delle indicazioni fornite dall’EURL-GMFF relative all’applicazione di detti metodi.

I prodotti a base di riso originari o provenienti dalla Cina di cui all’allegato I devono essere immessi in libera pratica solo se sono accompagnati dal rapporto d’analisi e dal certificato sanitario rilasciato dall’Entry/Exit Inspection and Quarantine Bureau (l’Ufficio di ispezione e di quarantena d’entrata e d’uscita) della Repubblica popolare cinese sulla base dei modelli presentati negli allegati III e IV della presente decisione.

Per poter disporre di una valutazione costante delle misure di controllo, è opportuno imporre agli Stati membri l’obbligo di riferire regolarmente alla Commissione in merito ai controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti a base di riso originari o provenienti dalla Cina.

Le misure previste dalla presente decisione devono essere proporzionate e non devono imporre restrizioni al commercio più di quanto sia necessario. Sono pertanto da applicarsi esclusivamente ai prodotti originari o spediti dalla Cina, potenzialmente contaminati da riso geneticamente modificato non autorizzato. Data la varietà di prodotti che potrebbero essere contaminati da riso geneticamente modificato non autorizzato è opportuno assoggettare a tali misure tutti i prodotti alimentari e tutti i mangimi contenenti riso tra i loro ingredienti. Alcuni prodotti, tuttavia, possono anche non contenere, essere costituiti o essere ottenuti da riso. Sembra dunque giustificato permettere agli operatori di fornire una semplice dichiarazione se il prodotto non contiene, non è costituito o non è ottenuto da riso, evitando così l’analisi e la certificazione obbligatorie.

La possibile contaminazione di prodotti a base di riso con linee di riso GM non autorizzato andrà riesaminata tra sei mesi al fine di valutare se le misure previste dalla presente decisione sono ancora necessarie.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Campo di applicazione

1. La presente decisione si applica ai prodotti figuranti nell’allegato I originari della Cina o da essa spediti.

2. Gli Stati membri possono effettuare controlli fisici a campione, in conformità all’allegato II della presente decisione, su alimenti e mangimi originari della Cina o da essa spediti, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, ma che possono consistere di, contenere o essere a base di riso, al fine di garantire la conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3. La presente decisione non si applica alle partite di alimenti e di mangimi di cui al paragrafo 1 destinate ad un privato esclusivamente per consumo o uso personali. In caso di dubbio l’onere della prova incombe al destinatario della partita.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali6, e all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione7 relativamente al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

  1. a) Lotto: quantitativo distinto e specificato di materiale

  2. b) Campione elementare: piccolo quantitativo costante di prodotto prelevato da ciascun punto di campionamento del lotto sull’intero spessore del medesimo (campionamento statico) o dal flusso di prodotti in movimento in un determinato lasso di tempo (campionamento dinamico)

  3. c) Campione globale: quantità di prodotto ottenuta combinando e mescolando i campioni elementari prelevati da un determinato lotto

  4. d) Campione di laboratorio: quantitativo di prodotto prelevato dal campione globale per l’effettuazione di ispezioni e analisi di laboratorio

  5. e) Campione da analizzare: campione di laboratorio omogeneizzato, costituito dall’intero campione di laboratorio o da una sua frazione rappresentativa.

Art. 3 Notifica preventiva

1. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita e la natura della stessa alle autorità competenti al posto di ispezione frontaliero o al punto di entrata designato, secondo i casi. Gli operatori indicano inoltre la denominazione del prodotto specificando se si tratta di un alimento o di un mangime.

2. A tal fine, essi compilano le parti pertinenti del documento comune di entrata (DCE) di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009 o del documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 136/20048 e lo trasmettono alle autorità competenti al posto d’ispezione frontaliero o al punto di entrata designato, a seconda dei casi, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui all’allegato I che non contengono, non sono costituiti o non sono ottenuti dal riso.

Art. 4 Condizioni di importazione

1. Ciascuna partita di prodotto di cui all’articolo 1 è accompagnata da un rapporto di analisi per ciascun lotto e da un certificato sanitario conformi ai modelli di cui agli allegati III e IV, compilati, firmati e verificati da un rappresentante autorizzato dell’Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau (Ufficio di ispezione e di quarantena d’entrata e d’uscita) della Repubblica popolare cinese (AQSIQ). Il rapporto di analisi e il certificato sanitario sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare.

2. Se un prodotto figurante nell’allegato I non contiene, non è costituito o non è ottenuto dal riso, il rapporto di analisi e il certificato sanitario possono essere sostituiti da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita, attestante che l’alimento o il mangime non contiene, non è costituito o non è ottenuto dal riso. Tale dichiarazione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare.

3. Il campionamento e l’analisi ai fini del rapporto di analisi di cui al paragrafo 1 rispettano le modalità indicate nell’allegato II.

4. Ogni partita è contrassegnata dal codice figurante sul certificato sanitario. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.

Art. 5 Controlli ufficiali

1. Ogni partita di prodotti di cui all’articolo 1 è sottoposta a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle condizioni d’importazione di cui all’articolo 4.

2. Se una partita di prodotti, diversi da quelli indicati all’articolo 4, paragrafo 2, non è accompagnata da un certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, è rispedita nel paese di origine o distrutta.

3. Se una partita è accompagnata dal certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, l’autorità competente preleva un campione da analizzare conformemente all’allegato II da tutte le partite, al fine di accertare la presenza di OGM non autorizzati. Se la partita comprende più lotti, campionamento e analisi sono effettuati per ciascun lotto.

4. L’autorità competente può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. In tal caso la partita rimane sotto il costante controllo delle autorità competenti in attesa dei risultati dei controlli fisici.

5. Al termine dei controlli di cui ai paragrafi da 1 a 4, l’autorità competente:

  1. a) compila la sezione pertinente della parte II del DCE o, se del caso, del DVCE, e il funzionario responsabile dell’autorità competente timbra e firma l’originale di tale documento. Il DCE, o se del caso il DVCE possono essere compilati solo quando il risultato dell’analisi di cui al paragrafo 3 è disponibile;

  2. b) fanno e conservano una copia del DCE o, se del caso, del DVCE, firmato e timbrato. L’originale del DCE o, se del caso, del DVCE, accompagna la partita durante il trasporto successivo fino alla destinazione indicata nel DCE o nel DVCE.

6. L’immissione in libera pratica delle partite è consentita solo quando, dopo il campionamento e le analisi effettuati in conformità all’allegato II, tutti i lotti di tale partita sono considerati conformi alla normativa UE. Questo requisito si applica anche alle partite sottoposte a prova in conformità all’articolo 1, paragrafo 2.

Art. 6 Le relazioni alla Commissione

1.

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano una relazione su tutti i risultati di tutti gli esami analitici effettuati nel trimestre precedente sulle partite di prodotti di cui all’articolo 1.

Le relazioni sono presentate alla Commissione il mese successivo a ciascun trimestre, in aprile, luglio, ottobre e gennaio.

2. La relazione contiene le seguenti informazioni:

  1. a) il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni;

  2. b) i risultati dei controlli di cui all’articolo 5;

  3. c) il numero di partite che sono state respinte a causa della mancanza del certificato sanitario o del rapporto di analisi.

Art. 7 Frazionamento delle partite

Le partite non sono frazionate finché le autorità competenti non hanno completato tutti i controlli ufficiali.

In caso di frazionamento dopo un controllo ufficiale, una copia autenticata del certificato sanitario e del rapporto di analisi accompagna ogni lotto della partita frazionata.

Art. 8 Costi

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, nonché dal campionamento, dall’analisi, dall’immagazzinamento e da eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.

Art. 9 Disposizionii transitorie

Fino al 5 agosto 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, fatta eccezione per i prodotti dell’allegato I, corrispondenti ai codici della nomenclatura combinata 19059060, 19059090 e 21039090, che sono arrivati fisicamente nell’UE prima del 4 luglio 2013, anche se il DCE non è stato trasmesso all’autorità competente almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, a condizione che gli altri requisiti di cui all’articolo 3 siano soddisfatti.

Fino al 5 ottobre 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all’allegato I corrispondenti ai codici della nomenclatura combinata 19059060, 19059090 e 21039090, che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che l’autorità competente abbia eseguito il campionamento e l’analisi a norma dell’articolo 5, paragrafo 3.

Art. 10 Riesame delle misure

Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate periodicamente per tener conto, se del caso, dei nuovi sviluppi per quanto concerne la presenza di OGM non autorizzati nei prodotti originari della Cina o da essa spediti o dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di campionamento e di analisi di cui alla presente decisione.

Art. 11 Abrogazione

La decisione 2008/289/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.