Decisione del Consiglio del 23 gennaio 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno (2012/41/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 207, paragrafo 2, e 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
Il protocollo 10 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 20092 al fine di inserirvi un nuovo capo II bis sulle misure doganali di sicurezza.
L’articolo 9 ter del protocollo 10 stabilisce che negli scambi bilaterali le parti contraenti rinunciano all’applicazione delle misure doganali di sicurezza, se è garantito un livello di sicurezza equivalente nei loro rispettivi territori.
L’articolo 9 septies del protocollo 10 stabilisce altresì che il Comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell’attuazione del capo II bis di detto protocollo e di accertare il rispetto delle disposizioni del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo citato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012 Per il Consiglio La presidente M. Gjerskov