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Decisione del Consiglio del 23 gennaio 2012 sulla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato speciale UE-Cile per la cooperazione doganale e le norme d’origine in merito all’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2012/71/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Le norme di origine preferenziali sono essenziali al buon funzionamento degli accordi di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi partner commerciali, tra cui il Cile. L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra1 («accordo di associazione»), è stato firmato il 18 novembre 2002.

L’allegato III dell’accordo di associazione definisce la nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa. Esso è entrato in vigore il 1o febbraio 2003.

Le note esplicative all’allegato III — che forniscono alle autorità doganali direttive chiare sull’attuazione di tale allegato — sono in vigore dal 1o gennaio 2004.

Facendo riferimento alle norme di origine di cui all’allegato III di detto accordo, l’articolo 58 dell’accordo di associazione mira, tra l’altro, ad eliminare i dazi doganali sui prodotti provenienti da una delle parti ed esportati verso l’altra parte. L’articolo 36, paragrafo 2, di tale allegato fa riferimento al «territorio doganale della Comunità».

La posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato speciale UE-Cile per la cooperazione doganale e le norme di origine dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato speciale UE-Cile per la cooperazione doganale e le norme di origine in merito all’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è basata sul progetto di decisione del comitato speciale UE-Cile accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012 Per il Consiglio La presidente M. Gjerskov