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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 gennaio 2012 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (2012/91/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 22 novembre 2007, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1446/2007 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico1 («accordo»). Ad esso era accluso un protocollo che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo2. Gli effetti di tale protocollo sono cessati il 31 dicembre 2011.

L’Unione ha negoziato con il Mozambico un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico («protocollo»), che conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico in materia di pesca.

In seguito a tali negoziati, il protocollo è stato siglato il 2 giugno 2011.

Al fine di garantire la continuazione delle attività di pesca delle navi dell'UE, è opportuno che il protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma, come previsto dall'articolo 15.

È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che sianoterminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di detto protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Art. 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla sua firma3, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012 Per il Consiglio La presidente M. GJERSKOV