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Decisione n. 1/2012 del Comitato misto UE-Andorra del 25 gennaio 2012 che stabilisce l’elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all’articolo 12 ter, paragrafo 1, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (2012/57/UE)

Testo vigente

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo (l’accordo), in particolare l’articolo 12 ter, paragrafo 1,

considerando che l’articolo 12 ter, paragrafo 1, dispone che il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall’Unione e che l’elenco dettagliato delle disposizioni relative dell’acquis comunitario è stabilito dal comitato misto previsto all’articolo 17 dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’elenco delle disposizioni dell’acquis comunitario che devono essere adottate dal Principato di Andorra a norma dell’articolo 12 ter, paragrafo 1, dell’accordo è così stabilito:

Categoria di misure doganali di sicurezzaDisposizioni del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 del ConsiglioDisposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione
Dichiarazioni preliminari all’entrata e all’uscita delle merciEntrata: articoli da 36 bis a 36 quaterEntrata: articoli da 181 ter a 184 quater
Uscita: articoli da 182 bis a 182 quinquiesUscita: articoli da 592 bis a 592 quinquies e 592 septies (dichiarazione doganale all’esportazione) articoli da 842 bis a 842 septies (dichiarazione sommaria di uscita)
Operatore economico autorizzatoArticolo 5 bisArticoli da 14 bis a 14 quinquies, da 14 septies a 14 duodecies e da 14 octodecies a 14 quinvicies
Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezzaArticolo 13Generali: articoli da 4 septies a 4 undecies
Entrata: articoli da 184 quinquies a 184 sexies
Uscita: articoli 592 sexies e 592 octies (dichiarazione doganale all’esportazione) articolo 842 quinquies, paragrafo 2 (dichiarazione sommaria di uscita)

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012 Per il Comitato misto Il presidente Gianluca Grippa