Decisione di esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012 recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 612] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/115/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)1, in particolare l'articolo 41, lettera b),
L'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE prevede che gli Stati membri, nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 30 giugno 2020, possano elaborare ed attuare un piano nazionale transitorio relativo a determinati impianti di combustione, che contempli le emissioni di uno o più dei seguenti inquinanti: ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri. Per le turbine a gas il piano deve contemplare solo le emissioni di ossido di azoto.
Gli impianti di combustione che rientrano nel piano nazionale transitorio possono essere esentati dall’obbligo di rispettare, per gli inquinanti soggetti al piano, i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, oppure, se del caso, i gradi di desolforazione di cui all’articolo 31.
Per garantire un'attuazione uniforme dell'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE, occorre adottare disposizioni di esecuzione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012 Per la Commissione Janez Potočnik Membro della Commissione