Decisione di esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012 che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 613] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/119/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)1, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, la Commissione organizza uno scambio di informazioni sulle emissioni industriali con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale al fine di contribuire all’elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques — BAT) di cui all’articolo 3, paragrafo 11, della direttiva in questione.
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, lo scambio di informazioni riguarda, tra l’altro, le prestazioni ambientali delle installazioni e delle tecniche, il monitoraggio associato, le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti.
La decisione della Commissione del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali2 ha istituito un forum composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, il 13 settembre 2011 la Commissione ha ottenuto il parere3 di tale forum sulle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione della loro qualità, ivi compresa l’adeguatezza del loro contenuto e formato, e ha reso pubblico tale parere.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012 Per la Commissione Janez Potočnik Membro della Commissione