Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2012 concernente la posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio relativamente alla richiesta di deroga all’OMC per ulteriori preferenze commerciali autonome applicate dall’Unione europea al Pakistan (2012/114/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’Unione è attualmente impegnata nel processo di adozione della legislazione per la concessione di ulteriori preferenze commerciali autonome al Pakistan. In assenza di una deroga agli obblighi dell’Unione di cui all’articolo I, paragrafo 1, e all’articolo XIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), il trattamento previsto da detto regime delle preferenze commerciali autonome andrebbe, nella misura necessaria, obbligatoriamente esteso a tutti gli altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). È pertanto opportuno chiedere, nella misura necessaria, una deroga all’articolo I, paragrafo 1, e all’articolo XIII del GATT 1994 ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.
L’Unione ha presentato una domanda di deroga il 18 novembre 2010 e poi una versione modificata il 26 ottobre 2011 e il 19 gennaio 2012, e il Consiglio generale dell’OMC dovrà deliberare in merito.
È pertanto opportuno stabilire la posizione relativa a tale richiesta che l’Unione adotterà in sede di Consiglio generale dell’OMC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione adotterà in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è favorevole a una deroga dell’OMC relativa a ulteriori preferenze commerciali autonome applicate dall’Unione europea al Pakistan.
Tale posizione è espressa dalla Commissione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012 Per il Consiglio Il presidente M. Lidegaard