DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 2012 concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (2012/164/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («accordo»).
L'accordo consentirà la protezione reciproca delle indicazioni geografiche delle Parti e contribuirà al ravvicinamento della legislazione dei paesi vicini dell'UE.
Conformemente alla decisione 2011/620/UE del Consiglio1, l'accordo è stato firmato il 14 luglio 2011, con riserva della sua successiva conclusione.
La procedura interna per definire la rappresentazione dell'Unione sulle materie connesse all'accordo dovrebbe essere altresì definita.
Alcuni compiti relativi all'attuazione sono stati attribuiti al comitato misto istituito dall'accordo, in particolare la facoltà di modificare determinati aspetti tecnici dell'accordo stesso nonché alcuni suoi allegati.
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («accordo»). Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto di cui all'articolo 11 dell'accordo. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo, le modifiche del medesimo introdotte da decisioni del comitato misto sono approvate dalla Commissione, a nome dell'Unione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari2.
Art. 3
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo3.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012 Per il Consiglio Il presidente M. LIDEGAARD