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Decisione di esecuzione della Commissione del 17 febbraio 2012 che modifica la decisione 2005/51/CE concernente il periodo in cui è possibile importare nell’Unione a scopo di decontaminazione terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti [notificata con il numero C(2012) 869] (2012/102/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

In deroga alla direttiva 2000/29/CE, la decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti2 autorizza, per un periodo limitato, gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione ed eliminazione degli antiparassitari obsoleti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) a consentire l’introduzione nell’Unione di terra contaminata da tali antiparassitari destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi. Il programma è tuttora in corso.

Considerate le circostanze che giustificano la deroga concessa con la decisione 2005/51/CE e ai fini della buona pratica legislativa è ora opportuno prorogare tale deroga di cinque anni.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/51/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All’articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE la data «29 febbraio 2012» è sostituita dalla data «28 febbraio 2017».

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione