Decisione 2012/97/PESC del Consiglio del 17 febbraio 2012 che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe1.
Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/101/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2013.
Tuttavia, non vi è più motivo di mantenere determinate persone ed entità nell’elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC.
Al fine di facilitare ulteriormente il dialogo tra l’UE e il governo dello Zimbabwe, è opportuno sospendere il divieto di viaggio imposto ai due membri del governo dello Zimbabwe appartenenti alla squadra incaricata della ripresa del dialogo inseriti nell’elenco della decisione 2011/101/PESC.
È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità inserite nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/101/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2012 Per il Consiglio Il presidente M. Sareen