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Decisione di esecuzione della Commissione del 20 febbraio 2012 relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2010 [notificata con il numero C(2012) 899] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2012/103/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, in particolare gli articoli 30 e 33,

previa consultazione del comitato del Fondo,

Con la decisione di esecuzione 2011/271/UE2, la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori per l’esercizio finanziario 2010, a eccezione dell’organismo pagatore belga «Région Wallonne», degli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg», «Bayern», «Helaba» e «Rheinland-Pfalz», dell’organismo pagatore italiano «ARBEA», dell’organismo pagatore lussemburghese «Ministère de l’agriculture, de la Viticulture et du Développement rural» e dell’organismo pagatore slovacco «APA».

A seguito dell’invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto a ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) con riguardo alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dagli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg», «Bayern», «Helaba» e «Rheinland-Pfalz».

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non effettuate in conformità della normativa dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg», «Bayern», «Helaba» e «Rheinland-Pfalz» per le spese dell’esercizio finanziario 2010 finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.

Art. 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2012 Per la Commissione Dacian Cioloș Membro della Commissione