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Decisione di esecuzione della Commissione del 20 febbraio 2012 relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2008 [notificata con il numero C(2012) 907] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2012/104/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, in particolare gli articoli 30 e 33,

previa consultazione del comitato del Fondo,

Con decisioni della Commissione 2009/373/CE2, 2010/59/UE3, 2010/721/UE4 e 2011/103/UE5, sono stati liquidati, per l’esercizio 2008, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l’organismo pagatore tedesco «Bayern» e per l’organismo pagatorie greco «OPEKEPE».

Sulla base dei nuovi elementi d’informazione presentati e di controlli supplementari, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per quanto riguarda la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore tedesco «Bayern».

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non effettuate in conformità della normativa dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore tedesco «Bayern» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2008.

Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.

Art. 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2012 Per la Commissione Dacian Cioloș Membro della Commissione