Decisione 2012/121/PESC del Consiglio del 27 febbraio 2012 a sostegno delle attività intese a promuovere il dialogo e la cooperazione UE-Cina-Africa sul controllo delle armi convenzionali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,
In occasione della riunione del 15 e del 16 dicembre 2005, il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»). La strategia individua il continente africano come una delle regioni più colpite dal commercio illecito e dall'accumulazione eccessiva di SALW.
La strategia dell'UE sulle SALW definisce numerosi compiti che l'Unione deve svolgere, compresa la ricerca di un consenso nei paesi esportatori per fornire armi di piccolo calibro solo ai governi, conformemente a criteri restrittivi regionali e internazionali adeguati in materia di esportazione di armi.
La strategia dell'UE sulle SALW raccomanda inoltre di includere le SALW come tema da affrontare nel dialogo politico con i paesi terzi o organizzazioni internazionali, regionali o sub-regionali, prestando particolare attenzione al coordinamento delle azioni con i principali partner dell'Unione e i maggiori esportatori di SALW, compresa la Cina.
Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato nel 2005, 2006, 2007 e 2010 conclusioni del Consiglio a sostegno del negoziato per un trattato sul commercio di armi, uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme internazionali comuni per il trasferimento di armi convenzionali. Ha sottolineato l'importanza della cooperazione, in tale processo, con altri Stati ed organizzazioni regionali.
Fin dalla sua instaurazione nel 2005, il dialogo strategico UE-Cina comprende disposizioni per il dialogo sulla non proliferazione e sulle esportazioni di armi convenzionali. In occasione del vertice del 2006, la Cina e l'Unione hanno convenuto di creare un nuovo dialogo sulla pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile in Africa al fine di favorire la comprensione tra i partner, discutere attività e priorità e fornire un'opportunità di integrare la Cina negli sforzi internazionali intesi a migliorare e coordinare le attività di cooperazione. Il documento di strategia UE-Cina 2007-2013 definisce l'approccio fondamentale dell'Unione alla Cina come un approccio di impegno e di partenariato e indica la cooperazione intesa a prevenire il commercio illecito di SALW come una priorità.
Nel dicembre 2004, la Cina e l'Unione hanno firmato una dichiarazione congiunta sulla non proliferazione e il disarmo, che riguarda anche la cooperazione nell'ambito delle armi convenzionali. Nella dichiarazione congiunta, l'Unione e la Cina hanno rilevato che occorre anche compiere sforzi positivi e attivi per rafforzare i controlli sulle esportazioni di armi convenzionali. I regimi di controllo riguardanti talune armi convenzionali devono essere rafforzati. È opportuno potenziare gli sforzi intesi a prevenire il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e i flussi di tali armi che pregiudicherebbero la pace e la stabilità regionali.
Nel 2007, il partenariato strategico UE-Africa ha definito la prevenzione del commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW come un ambito in cui intervenire potenziando la creazione di capacità, il collegamento in rete, la cooperazione e lo scambio di informazioni. La Cina è stata invitata ed ha partecipato al vertice UE-Africa 2010 in veste di osservatore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE
Art. 1
1. L'Unione persegue lo sviluppo della cooperazione tra i rappresentanti della società civile, dell'industria e dei governi della Cina, dell'Unione e degli Stati africani, anche attraverso il dialogo tra le rispettive società civili e l'industria, al fine di sviluppare approcci comuni per affrontare le minacce poste dal commercio illecito e dall'accumulazione eccessiva di SALW e la mancanza di regolamentazione a livello internazionale del commercio di armi convenzionali. Lo sviluppo di tale cooperazione dovrebbe altresì riflettersi in un accresciuto sostegno a un trattato sul commercio di armi incisivo e solido e nella sua attuazione.
2.
L'Unione persegue l'obiettivo di cui al paragrafo 1 mediante i seguenti progetti e misure:
l'istituzione e lo sviluppo di un gruppo di esperti congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali e un centro di ricerca congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali. L'obiettivo del gruppo di esperti e del centro di ricerca è di accrescere nella comunità delle politiche di Cina, Africa e Unione responsabile in materia di armi convenzionali e relativi controlli alle esportazioni la consapevolezza e l'impegno riguardo ai problemi legati al commercio illecito e all'accumulazione eccessiva di SALW e alla mancanza di regolamentazione a livello internazionale del commercio lecito di armi convenzionali. L'aumento della consapevolezza e dell'impegno rispetto a tali questioni contribuirà all'esito favorevole del negoziato e all'attuazione di un trattato sul commercio di armi incisivo e solido,
la conduzione di attività di promozione e di ricerca volte a individuare opportunità di cooperazione UE-Cina per sostenere gli Stati africani nella prevenzione del commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW.
Una descrizione particolareggiata dei progetti e delle misure di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica dei progetti e delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è svolta a cura dell'organizzazione non governativa «Saferworld».
3. Saferworld svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con Saferworld.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti e delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è pari a 830000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con Saferworld. L'accordo prevede che Saferworld assicuri la visibilità del contributo dell'UE corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di tutte le difficoltà riscontrate in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Art. 4
L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali preparate da Saferworld. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti e delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
2. La presente decisione scade decorsi ventiquattro mesi dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa scade decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012 Per il Consiglio La presidente C. Ashton