Decisione di esecuzione della Commissione del 6 marzo 2012 relativa al finanziamento di misure urgenti di sorveglianza della rabbia nella Grecia settentrionale [notificata con il numero C(2012) 1354] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (2012/141/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
La decisione 2009/470/CE dispone che qualora uno Stato membro sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie di cui all’allegato I di tale decisione, possono essere decise misure appropriate per far fronte alla situazione e la concessione di un contributo finanziario dell’Unione a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo delle azioni intraprese.
La rabbia è una malattia degli animali che colpisce principalmente gli animali carnivori selvatici e domestici e ha gravi implicazioni per la salute pubblica. È una delle malattie elencate nell’allegato I della decisione 2009/470/CE.
Dal 1987 non sono stati rilevati in Grecia casi di rabbia. Tuttavia, poiché di recente sono stati rilevati casi di questa malattia nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è necessario rafforzare con urgenza la sorveglianza della rabbia nella Grecia settentrionale per accertare se si stia diffondendo nel territorio di quello Stato membro e in che misura sia necessaria un’immunizzazione per via orale dei carnivori selvatici per fermare la diffusione ed eradicare tale malattia.
Il 27 gennaio 2012 la Grecia ha presentato alla Commissione un piano urgente per il rafforzamento della sorveglianza della rabbia (di seguito «il piano»). La Commissione ha valutato il piano e lo ha ritenuto accettabile. È quindi opportuno che alcune delle misure previste dal piano fruiscano di un contributo finanziario dell’Unione.
La Grecia ha informato la Commissione che il suo laboratorio nazionale di riferimento per la rabbia non dispone del personale necessario per effettuare il numero maggiore di test che il piano richiede. In ragione dell’attuale situazione finanziaria sfavorevole e dell’urgenza di attuare il piano, è opportuno che il costo del personale di laboratorio appositamente assunto per effettuare i test previsti dal piano sia incluso tra le spese ammesse a fruire di un contributo finanziario dell’Unione.
Tenuto conto dell’urgenza di attuare il piano, è giustificato che il contributo finanziario dell’Unione sia erogato per le misure prese dal 27 gennaio 2012, data di presentazione della domanda di finanziamento alla Commissione.
La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il «piano urgente per la sorveglianza della rabbia» presentato dalla Grecia alla Commissione il 27 gennaio 2012 (di seguito «il piano») è ammesso a fruire di un contributo finanziario dell’Unione per il periodo dal 27 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 («contributo finanziario»).
Art. 2
1. Il contributo finanziario non supera, in totale, l’importo di 60000 EUR.
2. Il contributo finanziario comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico raccolto e inviato per essere sottoposto agli esami per la diagnosi della rabbia nel quadro del piano.
3.
Il contributo finanziario è pari al 75 % delle spese sostenute nel quadro del piano per effettuare i test di laboratorio per la diagnosi dell’infezione rabbica e per l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia.
Tali spese comprendono:
a) le spese sostenute per l’acquisto dei kit di analisi, dei reagenti e del materiale di consumo utilizzati per l’esecuzione dei test di laboratorio;
b) le spese generali per un ammontare pari al 7 % dell’importo totale delle spese di cui alla lettera a).
Tuttavia, l’importo massimo delle spese rimborsabili per un test con anticorpi fluorescenti (FAT) non supera, in totale, 12 EUR per test.
4.
Il contributo finanziario è pari al 75 % delle spese per il personale appositamente assunto per effettuare i test di laboratorio di cui al paragrafo 3.
Tali spese comprendono:
a) i compensi per il personale o le retribuzioni effettive più gli oneri previdenziali e altri oneri di legge inclusi nella retribuzione;
b) le spese generali per un ammontare pari al 7 % dell’importo totale delle spese di cui alla lettera a).
Tuttavia, l’importo massimo delle spese rimborsabili per tale personale non supera, in totale, 25000 EUR.
Art. 3
1. Il contributo finanziario è concesso a condizione che la Grecia:
a) attui il piano nel rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato;
b) presenti alla Commissione relazioni tecniche intermedie, secondo quanto indicato nell’allegato I, entro il:
i) 31 maggio 2012, per il periodo dal 27 gennaio 2012 al 30 aprile 2012;
ii) 30 settembre 2012, per il periodo dal 1o maggio 2012 al 31 agosto 2012;
c) presenti una relazione tecnica finale e una relazione finanziaria, secondo quanto indicato negli allegati I e II, per il periodo dal 27 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, entro il 28 febbraio 2013;
d) attui in modo soddisfacente le misure previste nel piano.
2. Nel caso in cui la Grecia non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo finanziario tenendo conto della natura e della gravità dell’inadempienza e del danno finanziario subito dall’Unione.
Art. 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 27 gennaio 2012.
Art. 5
La Grecia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione