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DECISIONE DEL CONSIGLIO dell’8 marzo 2012 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (2012/497/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

L'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra1 (in prosieguo «l'accordo di associazione»), in vigore dal 1o marzo 2000, prevede l'attuazione progressiva di una maggiore liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

Nel luglio 2005 il Consiglio di associazione UE-Marocco ha adottato un piano d'azione della politica europea di vicinato che prevede una disposizione specifica con l'obiettivo di una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

Il 14 ottobre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati con il regno del Marocco nell'ambito dell'accordo di associazione per conseguire tale obiettivo.

Il 14 dicembre 2009 la Commissione ha concluso a nome dell'Unione i negoziati relativi a un accordo in forma di scambio di lettere (in prosieguo «l'accordo») inteso a modificare l'accordo di associazione.

È opportuno concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'accordo in forma di scambio di lettere (in prosieguo «l'accordo») tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Qualora l'Unione debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'accordo di associazione riguardante i prodotti agricoli, il pesce e i prodotti della pesca, tale misura è adottata in conformità alle procedure previste all'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli2, nel caso dei prodotti agricoli, o a quelle previste all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura3, nel caso del pesce e dei prodotti della pesca. Nel caso dei prodotti agricoli trasformati, le misure di salvaguardia sono adottate secondo le procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina4, o all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli5.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione previsto dall'accordo, al fine di vincolare l'Unione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012 Per il Consiglio Il presidente M. BØDSKOV