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Decisione di esecuzione della Commissione del 9 marzo 2012 che approva alcuni programmi modificati di eradicazione e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2012 e modifica la decisione di esecuzione 2011/807/UE per quanto riguarda le misure che possono beneficiare del contributo finanziario dell’Unione a programmi di eradicazione della scrapie e il pagamento dell’anticipo da parte dell’Unione nell’ambito dei programmi di eradicazione della rabbia per il 2012 [notificata con il numero C(2012) 1406] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/147/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6,

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.

La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi2 dispone che, per essere approvati nel quadro dell’azione finanziaria dell’Unione, i programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi presentati dagli Stati membri alla Commissione devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato della decisione stessa.

Il Portogallo ha presentato un programma modificato di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini; la Grecia ha presentato un programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina e della scrapie; la Bulgaria ha presentato un programma modificato di eradicazione della rabbia.

La Commissione ha esaminato questi programmi modificati dal punto di vista veterinario e da quello finanziario. Essi sono risultati conformi alla normativa veterinaria dell’Unione, in particolare ai criteri indicati nell’allegato della decisione 2008/341/CE. I programmi modificati presentati da questi Stati membri devono quindi essere approvati.

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili3 contiene disposizioni che si applicano alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione delle TSE negli animali. L’allegato VII di tale regolamento stabilisce le misure di eradicazione da applicare in caso di confermata presenza di TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini.

Il punto 2.3, lettera d), del capitolo A di tale allegato, quale modificato dal regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione4, prevede che gli Stati membri possono decidere di sostituire con la macellazione per il consumo umano l’abbattimento e la distruzione completa di certi ovini e caprini presenti nell’azienda dell’animale per il quale è stata confermata la presenza di TSE, purché siano rispettate determinate condizioni.

Il 17 luglio 2007, con la causa T-257/07, la Francia ha proposto un’azione contro la Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo l’annullamento parziale di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 727/2007, in particolare del punto 2.3, lettera d), del capitolo A dell’allegato VII.

Nell’ordinanza del 28 settembre 20075, il Tribunale di primo grado ha sospeso l’applicazione del punto 2.3, lettera b), iii); del punto 2.3, lettera d) e del punto 4 del capitolo A dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 727/2007, sino alla pronuncia della sentenza nella causa principale. Nella stessa ordinanza, il Tribunale di primo grado ha messo in dubbio la valutazione effettuata dalla Commissione dei dati scientifici sui possibili rischi.

Successivamente la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di aiutarla a chiarire le premesse su cui poggia il regolamento (CE) n. 727/2007. Sulla base dei chiarimenti dell’EFSA, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 746/2008 della Commissione6, che ha reintegrato le disposizioni la cui applicazione era stata sospesa dal Tribunale di primo grado.

Con l’ordinanza del 30 ottobre 20087, il Tribunale di primo grado ha sospeso l’applicazione del punto 2.3, lettera b), iii); del punto 2.3, lettera d) e del punto 4 del capitolo A dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 746/2008, sino alla pronuncia della sentenza principale nella causa T-257/07.

Con la sentenza del 9 settembre 20118, il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso della Francia. Per effetto di tale sentenza, la sospensione dell’applicazione del punto 2.3, lettera b), iii); del punto 2.3, lettera d) e del punto 4 del capitolo A dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 746/2008, è stata revocata.

La decisione di esecuzione 2011/807/UE della Commissione, del 30 novembre 2011, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi9, approva taluni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri e le modalità del pagamento degli importi ammissibili.

Alcuni Stati membri hanno espresso l’intenzione di far uso, nel quadro dei loro programmi approvati dalla decisione di esecuzione 2011/807/UE, della possibilità di sostituire l’abbattimento e la distruzione completa degli animali delle specie ovina e caprina con la macellazione per il consumo umano, come previsto al punto 2.3, lettera d), del capitolo A dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi di eradicazione della scrapie stabilito nella decisione di esecuzione 2011/807/UE attualmente non copre l’indennizzo versato ai proprietari di animali delle specie ovina e caprina macellati obbligatoriamente a norma del punto 2.3, lettera d), del capitolo A dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

È pertanto opportuno autorizzare il finanziamento dei programmi di macellazione obbligatoria degli animali della specie ovina e caprina in alternativa all’abbattimento e alla distruzione nel quadro dei programmi di eradicazione della scrapie. Questo non richiede un aumento degli importi assegnati dalla decisione di esecuzione 2011/807/UE ai programmi degli Stati membri di eradicazione e sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Inoltre, la decisione di esecuzione 2011/807/UE prevede che sono ammissibili al cofinanziamento tramite un contributo finanziario dell’Unione esclusivamente le spese sostenute per l’esecuzione dei programmi annuali o pluriennali approvati prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri. Tuttavia, per alcune spese, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, versa un anticipo pari fino al 60 % dell’importo massimo stabilito entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta. I costi delle campagne di vaccinazione orale contro la rabbia non sono pienamente coperti da questo possibile anticipo.

I programmi di eradicazione della rabbia negli Stati membri mediante vaccinazione orale negli anni scorsi hanno avuto successo e hanno permesso di eradicare la malattia in gran parte dell’Unione. Tali programmi devono quindi continuare a essere attuati nelle parti dell’Unione in cui la rabbia è endemica.

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà che incontrano per assicurare il finanziamento anticipato delle loro campagne di vaccinazione orale contro la rabbia. Negli ultimi anni l’assenza di finanziamenti anticipati ha portato, in alcuni casi, all’annullamento di campagne programmate in zone infette dalla rabbia.

Le interruzioni della regolare realizzazione di campagne di vaccinazione orale contro la rabbia compromettono gravemente l’efficacia dei programmi e possono ritardare l’eradicazione definitiva della malattia.

È pertanto opportuno estendere la possibilità di pagamento anticipato a tutte le spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito dei programmi di eradicazione della rabbia approvati dalla decisione di esecuzione 2011/807/UE.

L’allegato della decisione di esecuzione 2011/807/UE deve essere modificato nella parte riguardante la definizione dei costi ammissibili per l’indennizzo dei proprietari di animali macellati per includervi la macellazione obbligatoria nel quadro dei programmi di eradicazione della scrapie.

La decisione di esecuzione 2011/807/UE deve quindi essere modificata di conseguenza.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Approvazione del programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dal Portogallo

Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dal Portogallo in data 31 gennaio 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Art. 2 Approvazione dei programmi modificati di sorveglianza ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili presentati dalla Grecia

I programmi modificati di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina e della scrapie presentati dalla Grecia in data 21 dicembre 2011 sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Art. 3 Approvazione del programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Bulgaria

Il programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Bulgaria in data 23 dicembre 2011 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Art. 4 Modifiche della decisione di esecuzione 2011/807/UE

La decisione di esecuzione 2011/807/UE è così modificata:

  1. 1) all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali: i) abbattuti e distrutti secondo i rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie; ii) obbligatoriamente macellati a norma dell’allegato VII, capitolo A, punto 2.3, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;»

  2. 2) all’articolo 9, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per animali delle specie ovina e caprina abbattuti e distrutti: 70 EUR per animale; c) per animali delle specie ovina e caprina macellati: 50 EUR per animale.»;

  3. 3) all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Nonostante il disposto del paragrafo 2, per i programmi di cui agli articoli 10 e 11 la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, versa un anticipo pari a fino al 60 % dell’importo massimo stabilito entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.»;

  4. 4) nell’allegato, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Indennizzi ai proprietari per gli animali macellati o abbattuti: gli indennizzi non devono superare il valore di mercato dell’animale immediatamente prima della macellazione o dell’abbattimento. Per gli animali macellati il valore di recupero deve essere detratto, se del caso, dagli indennizzi.»

Art. 5 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione