Decisione di esecuzione della Commissione del 19 marzo 2012 che dispone l’apertura di un’inchiesta, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, sull’effettiva applicazione in Bolivia della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (2012/161/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/20071, in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,
sentito il comitato delle preferenze generalizzate,
Il 29 giugno 2011 il governo dello Stato plurinazionale di Bolivia (di seguito «Bolivia») ha depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite uno strumento di denuncia della Convenzione unica dell’ONU sugli stupefacenti. La denuncia ha effetto per la Bolivia a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Successivamente la Bolivia ha depositato uno strumento di riadesione alla Convenzione unica dell’ONU sugli stupefacenti con una riserva per quanto riguarda l’uso tradizionale delle foglie di coca (in particolare l’uso di masticarle e l’uso come medicinale). Tale richiesta di riadesione viene attualmente esaminata dagli Stati contraenti.
L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui al capo II, sezione 2, di detto regolamento, in particolare se la legislazione nazionale non ingloba più le convenzioni di cui all’allegato III che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, o se tale legislazione non è effettivamente applicata. Questo regime è stato concesso alla Bolivia dalla decisione 2008/238/CE della Commissione2.
La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti figura nell’allegato III, parte B, punto 24, del regolamento (CE) n. 732/2008.
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008, stabilisce che se la Commissione riceve informazioni tali da giustificare la revoca temporanea e se ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un’inchiesta, ne informa il comitato delle preferenze generalizzate e chiede l’avvio di consultazioni. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, in seguito alle consultazioni la Commissione può decidere di aprire un’inchiesta.
Occorre analizzare gli effetti della denuncia di detta Convenzione per determinare se giustifichino una revoca temporanea del regime speciale di incentivazione. Pertanto, esistono motivi sufficienti per aprire un’inchiesta.
Il comitato delle preferenze generalizzate è stato consultato il 27 febbraio 2012,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Commissione apre un’inchiesta per stabilire se la denuncia della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti giustifichi una revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per i prodotti originari della Bolivia.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso