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Decisione 2012/344/PESC del Consiglio del 23 marzo 2012 relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»),

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’AR ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («accordo»).

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Art. 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012 Per il Consiglio La presidente C. Ashton