Decisione del Consiglio del 26 marzo 2012 relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2013/94/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
Il 26 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati EFTA, i partecipanti al processo di Barcellona, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le Isole Faerøer in merito alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, «la convenzione».
Il 9 dicembre 2009 il testo della convenzione è stato approvato dai ministri euromediterranei del commercio alla conferenza svoltasi a Bruxelles.
A norma della decisione 2013/93/UE del Consiglio1, e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, la convenzione è stata firmata a nome dell'Unione europea in data 14 aprile 2011.
È opportuno concludere la convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvata, a nome dell'Unione europea, la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata, a nome dell'Unione europea, a depositare lo strumento di accettazione di cui all'articolo 10 della convenzione.
Art. 3
La Commissione rappresenta l'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 3 della convenzione. I rappresentanti degli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato misto.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2012 Per il Consiglio Il presidente N. Wammen