Decisione di esecuzione della Commissione del 4 aprile 2012 che modifica la decisione 2001/861/CE per quanto riguarda il novaluron [notificata con il numero C(2012) 2164] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/187/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE2, in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),
Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011.
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 29 marzo 2001 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Makhteshim Agan Ltd, una domanda concernente l’iscrizione della sostanza attiva novaluron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Con decisione 2001/861/CE3, la Commissione ha confermato che, sulla base di un esame preliminare, il fascicolo era «completo» e, in linea di massima, poteva essere considerato conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata pertanto offerta la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti novaluron per un periodo iniziale di tre anni. Tale periodo iniziale di tre anni può avere inizio in qualsiasi momento, non appena una domanda sia stata valutata.
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva4, in data 16 giugno 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha domandato allo Stato membro relatore di chiedere al richiedente informazioni supplementari.
Con lettera del 29 febbraio 2012 il richiedente ha informato il Regno Unito, l’Autorità e la Commissione della sua intenzione di non sostenere ulteriormente la valutazione e di non presentare ulteriori dati. Con la medesima lettera il richiedente ha ritirato la sua domanda. Poiché le informazioni supplementari richieste dall’Autorità non sono state presentate, il fascicolo non può più essere considerato completo.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2001/861/CE.
È pertanto opportuno revocare le autorizzazioni provvisorie esistenti e non concedere nuove autorizzazioni.
Per i prodotti fitosanitari contenenti novaluron, qualora gli Stati membri concedano un periodo di moratoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, tale periodo deve scadere al più tardi entro un anno dal ritiro della relativa autorizzazione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione 2001/861/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri garantiscono che:
a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti novaluron siano revocate entro il 3 ottobre 2012;
b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti novaluron a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Art. 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE è il più breve possibile e comunque scade trascorsi dodici mesi dal ritiro della relativa autorizzazione.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione