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Decisione di esecuzione della Commissione del 20 aprile 2012 relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ad alcuni additivi, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 2484] (2012/209/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità1, in particolare l’articolo 20, paragrafo 2,

Facendo seguito ad una domanda presentata dalle autorità dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/545/UE della Commissione, del 16 settembre 2011, relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai prodotti del codice NC 3811, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio2. Tale decisione di esecuzione assoggetta tutti i prodotti del codice NC 3811 alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE3.

Coerentemente con la domanda delle autorità dei Paesi Bassi, la decisione di esecuzione 2011/545/UE è diretta a impedire fenomeni di evasione, elusione ed abuso fiscale, assoggettando alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE determinati prodotti destinati ad essere utilizzati come additivi per carburante, i quali, nella fattispecie, sono soggetti a tassazione a norma della direttiva 2003/96/CE.

Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione 2011/545/UE, è stata richiamata l’attenzione della Commissione sulla particolare situazione dei prodotti dei codici NC 38112100 e 38112900. I suddetti prodotti non sono destinati ad essere utilizzati né come combustibile per riscaldamento o carburante per motori né come additivi e non comportano rischi di evasione, elusione o abuso fiscale. Pertanto essi non dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE. Solo i prodotti dei codici NC 38111110, 38111190, 38111900 e 38119000 dovrebbero essere assoggettati alle suddette disposizioni.

È necessario quindi sostituire la decisione di esecuzione 2011/545/UE con una decisione analoga, limitata però ai codici NC 38111110, 38111190, 38111900 e 38119000.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2012 Per la Commissione Algirdas Šemeta Membro della Commissione