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Decisione del Consiglio del 23 aprile 2012 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, che modifica gli allegati dei protocolli n. 1 e n. 2 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (2012/338/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 20 novembre 1995 è stato firmato l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra1 («accordo euromediterraneo»).

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati al fine di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca con determinati paesi mediterranei. I negoziati con Israele si sono conclusi con esito positivo il 18 luglio 2008. Detti negoziati hanno dato luogo a un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra2 («accordo del 2010»), che è entrato in vigore il 1o gennaio 2010.

In seguito all’entrata in vigore dell’accordo del 2010, la Commissione europea e Israele hanno tenuto numerose riunioni tecniche relative alla sua applicazione. Da tali riunioni è emersa la necessità di apportare taluni adeguamenti tecnici dell’accordo euromediterraneo per onorare gli impegni contratti in virtù dei precedenti accordi tra le Comunità europee e lo Stato di Israele entrati in vigore nel 2000 e nel 2006. Il 19 settembre 2011 la Commissione e Israele hanno concluso i negoziati sui necessari adeguamenti tecnici, che formano oggetto di un nuovo accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, che modifica gli allegati dei protocolli n. 1 e n. 2 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra («accordo»).

È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, che modifica gli allegati dei protocolli n. 1 e n. 2 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo3.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012 Per il Consiglio La presidente C. Ashton