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Decisione del Consiglio del 24 aprile 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (2012/227/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

L’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo2 («l’accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose3.

È opportuno integrare nell’accordo SEE la raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande4.

Il regolamento (CE) n. 110/2008 ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose5, che è integrato nell’accordo SEE e dovrebbe pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

Il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose6, che è integrato nell’accordo SEE, è diventato obsoleto7 e dovrebbe pertanto essere soppresso dall’accordo SEE.

Per ridurre i problemi legati al consumo di alcol, gli Stati EFTA possono vietare, sulla base di criteri non discriminatori, l’immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano il cui titolo alcolometrico sia superiore al 60 % vol.

Tenuto conto delle caratteristiche particolari del sistema di registrazione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose e del fatto che il numero di richieste di registrazioni degli Stati EFTA dovrebbe essere molto basso, il paragrafo 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE non dev'essere applicato a tali questioni. Di conseguenza, le procedure relative alle richieste e alla registrazione delle indicazioni geografiche saranno affidate alla Commissione anche quando si tratta di domande provenienti dagli Stati EFTA che sono parti dell'accordo SEE.

La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alle modifiche proposte dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2012 Per il Consiglio Il presidente N. Wammen