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Decisione del Consiglio del 24 aprile 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (2012/229/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

L’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo2 («l’accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale3. Il regolamento (CE) n. 470/2009 ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio4 e ha modificato la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6. È opportuno altresì integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale7, rettificato nella GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 72.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE.

La posizione dell’Unione nel comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nel comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2012 Per il Consiglio Il presidente N. Wammen