Decisione 2012/308/PESC del Consiglio del 26 aprile 2012 relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
Il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico («il trattato») è stato firmato il 24 febbraio 1976 dalla Repubblica di Indonesia, dalla Malaysia, dalla Repubblica delle Filippine, dalla Repubblica di Singapore e dal Regno di Thailandia. Dalla data della firma sono diventati firmatari del trattato anche i seguenti paesi: il Negara Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica democratica popolare del Laos, Birmania/Myanmar, la Repubblica socialista del Vietnam, lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India, il Giappone, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica di Corea, la Federazione russa, la Nuova Zelanda, la Mongolia, il Commonwealth dell’Australia, la Repubblica francese, la Repubblica democratica di Timor Leste, la Repubblica popolare del Bangladesh, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Repubblica democratica popolare di Corea, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia e il Canada.
Scopo del trattato è promuovere la pace, la stabilità e la cooperazione nella regione. A tal fine il trattato prevede la soluzione pacifica delle controversie, il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il potenziamento della sicurezza nel sud-est asiatico. Le norme e i principi previsti dal trattato corrispondono quindi agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.
Il trattato mira inoltre a rafforzare la cooperazione economica, commerciale, sociale, tecnica e scientifica e ad accelerare la crescita economica nella regione, valorizzando al massimo l'agricoltura e l'industria delle nazioni del sud-est asiatico, ad espandere gli scambi e a migliorare le infrastrutture economiche. Il trattato promuove pertanto la cooperazione con i paesi in via di sviluppo della regione e la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi non in via di sviluppo.
Nella riunione del 4 e 5 dicembre 2006 il Consiglio ha autorizzato la presidenza e la Commissione a negoziare l'adesione dell'Unione e della Comunità europea al trattato.
Con lettera datata 7 dicembre 2006, l'Unione e la Comunità europea hanno informato la Cambogia, in qualità di coordinatore dell'ASEAN per le relazioni con l'Unione, della decisione di presentare domanda di adesione al trattato, fermi restando i punti di intesa comune ripresi nella lettera.
Il 28 maggio 2009 la Thailandia, all'epoca presidente di turno dell'ASEAN, ha espresso il consenso unanime degli Stati del sud-est asiatico all'adesione dell'Unione e della Comunità europea al trattato, subordinatamente all'entrata in vigore del terzo protocollo del trattato.
Il terzo protocollo del trattato, firmato il 23 luglio 2010, prevede l'adesione di organizzazioni regionali al trattato.
È quindi opportuno che l'Unione aderisca al trattato successivamente all'entrata in vigore del terzo protocollo del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'adesione dell'Unione al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico è approvata a nome dell'Unione.
I testi del trattato, dei tre protocolli di modifica e dello strumento di adesione dell'Unione al trattato sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il Consiglio autorizza l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a firmare e a depositare lo strumento di adesione al trattato a nome dell'Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2012 Per il Consiglio Il presidente M. Bødskov