diritto.io

Decisione della Commissione del 7 maggio 2012 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, a eccezione di quelli in acciaio inossidabile, originari della Bielorussia (2012/247/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA

Il 16 maggio 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, a eccezione di quelli in acciaio inossidabile, originari della Bielorussia («il paese interessato»).

La denuncia è stata presentata dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldature dell’Unione europea (di seguito «il denunciante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione totale di alcuni tubi e condotte senza saldature nell’Unione.

La denuncia conteneva elementi di prova presuntiva relativi all’esistenza di pratiche di dumping e al conseguente grave pregiudizio, tali da giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2, un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature di ferro o di acciaio originari della Bielorussia.

La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione, al produttore esportatore in Bielorussia, agli importatori e alle autorità della Bielorussia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Con lettera del 26 gennaio 2012 indirizzata alla Commissione, il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, eccettuato il caso in cui tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni tali da indurre a ritenere che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che tale chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

La Commissione ha pertanto concluso che si debba chiudere il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Bielorussia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW)3, originari della Bielorussia, attualmente classificati sotto i codici NC ex73041910, ex73041930, ex73042300, ex73042910, ex73042930, ex73043180, ex73043958, ex73043992, ex73043993, ex73045189, ex73045992 ed ex73045993, è chiuso.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso