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Decisione del Consiglio del 10 maggio 2012 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria, dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei (2013/100/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell’Unione europea.

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo con il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

È opportuno firmare e applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Art. 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato su base provvisoria, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo, a decorrere dalla data della firma1.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012 Per il Consiglio Il presidente U. Elbæk