Decisione del Consiglio del 10 maggio 2012 concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei (2014/35/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello di Unione.
La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei («l’accordo»), conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.
È opportuno firmare e applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Art. 3
1. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato su base provvisoria, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo, dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine1.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012 Per il Consiglio Il presidente U. Elbæk