Decisione di esecuzione della Commissione del 16 maggio 2012 relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) [notificata con il numero C(2012) 3137] (2012/270/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,
Secondo una valutazione effettuata dalla Commissione in base a un’analisi del rischio fitosanitario prodotta dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) provocano effetti nocivi sui vegetali sensibili a tali organismi. Essi infestano, in particolare, i tuberi di Solanum tuberosum L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito denominati «tuberi di patata», la cui produzione si estende a tutta l’Unione. I suddetti organismi non figurano né nell’allegato I né nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE.
Il Portogallo ha informato la Commissione della presenza di Epitrix cucumeris (Harris) ed Epitrix similaris (Gentner) sul proprio territorio. Una notifica inviata dalla Spagna l’8 settembre 2010 segnala i primi rilevamenti di Epitrix similaris (Gentner) in una regione del proprio territorio. Le informazioni disponibili indicano inoltre la presenza di Epitrix cucumeris (Harris) ed Epitrix tuberis (Gentner) in un paese terzo che esporta attualmente tuberi di patate verso l’Unione.
Occorre adottare misure in merito all’introduzione nell’Unione di tuberi di patate provenienti da paesi terzi nei quali gli organismi Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) o Epitrix tuberis (Gentner) siano notoriamente presenti. È inoltre opportuno prevedere misure adeguate in merito alla circolazione di tuberi di patate originari di zone dell’Unione nelle quali sia confermata la presenza di uno o più dei suddetti organismi.
Tutti gli Stati membri sono tenuti a condurre indagini riguardanti la presenza di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) sui tuberi e i campi di patate e notificarne i risultati. Gli Stati membri possono altresì decidere di sottoporre altri vegetali a ispezione.
In base a tali misure gli Stati membri dovranno delimitare le aree in cui si registra una presenza confermata di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) o Epitrix tuberis (Gentner) al fine di eradicare o quantomeno contenere la diffusione dei suddetti organismi e sottoporne la presenza a monitoraggio intensivo.
Gli Stati membri devono, all’occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.
La presente decisione resterà in vigore fino al 30 settembre 2014 al fine di disporre del tempo necessario a valutarne l’efficacia.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Divieti riguardanti Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), in seguito «gli organismi specificati», non devono essere introdotti o diffusi nel territorio dell’Unione.
Art. 2 Introduzione di tuberi di patate nell’Unione
1. I tuberi di Solanum tuberosum L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito «tuberi di patate», originari2 di paesi terzi nei quali sia nota la presenza di uno o più organismi specificati, possono essere introdotti nell’Unione solo se conformi alle prescrizioni specifiche per l’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, paragrafo 1.
2. Al loro ingresso nell’Unione i tuberi di patate sono ispezionati dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente all’allegato I, sezione 1, paragrafo 5.
Art. 3 Circolazione di tuberi di patate all’interno dell’Unione
1.
I tuberi di patate originari delle zone delimitate all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 5, imballati all'interno di tali zone o negli impianti di cui all'articolo 3 ter, possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1.
I tuberi di patate originari di una zona delimitata possono essere trasportati da tale zona delimitata verso un impianto di imballaggio che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 3 ter ed ubicato nelle vicinanze di tale zona delimitata, purché siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 2. I tuberi di patate possono essere immagazzinati in detto impianto.
Nel caso di cui al secondo comma, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti azioni:
a) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante ispezioni appropriate delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall'impianto di imballaggio;
b) attività di sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dagli organismi specificati nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, nelle vicinanze dell'impianto di imballaggio.
2. I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma dell'articolo 2 da paesi terzi in cui uno o più degli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 3.
Art. 3 bis Prescrizioni concernenti i veicoli, gli imballaggi, i macchinari e i residui di terra
1. Gli Stati membri garantiscono che tutti i veicoli e gli imballaggi che sono stati utilizzati per il trasporto dei tuberi di patate originari di una zona delimitata, prima dell'adempimento delle disposizioni dell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1, lettera b), siano disinfettati e puliti in modo adeguato nei seguenti casi:
a) prima che essi siano trasportati fuori della zona delimitata e
b) prima che essi lascino un impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.
2. Gli Stati membri garantiscono che i macchinari utilizzati per la movimentazione dei tuberi di patate, di cui al paragrafo 1, in un impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, siano disinfettati e puliti in modo adeguato dopo ogni utilizzo.
3. Gli Stati membri garantiscono che i residui di terra o gli altri materiali di scarto derivanti dall'adempimento delle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, siano smaltiti in modo da garantire che gli organismi specificati non possano radicarsi o diffondersi al di fuori di una zona delimitata.
Art. 3 ter Prescrizioni concernenti gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zonedelimitate in questione
Gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate in questione e la movimentazione dei tuberi di patate originari di tali zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, soddisfano le seguenti prescrizioni:
a) sono autorizzati dall'organismo ufficiale responsabile a imballare tuberi di patate originari di una zona delimitata e
b) registrano e conservano, per un periodo di un anno a partire dal momento dell'arrivo dei tuberi di patate in tale impianto, i dati relativi alla movimentazione dei tuberi di patate originari delle zone delimitate.
Art. 4 Indagini e notifiche riguardanti gli organismi specificati
1.
Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate all'interno del proprio territorio e, ove opportuno, in altre piante ospiti.
Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.
2. La presenza sospetta o confermata di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate è immediatamente notificata agli organismi ufficiali competenti.
Art. 5 Zone delimitate e misure da adottare in tali zone
1.
Qualora uno Stato membro, a seguito delle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate in una parte del proprio territorio, esso delimita immediatamente un'area corrispondente alla zona infestata e a una «zona tampone», conformemente all'allegato II, sezione 1.
Tale Stato membro adotta le misure di cui all’allegato II, sezione 2.
2. Laddove uno Stato membro adotti le misure di cui al paragrafo 1, notifica immediatamente l’elenco delle zone delimitate e fornisce informazioni circa la loro delimitazione, allegando mappe che ne illustrino la posizione nonché una descrizione delle misure adottate nelle suddette aree.
Art. 6 Conformità
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione degli organismi specificati in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi informano immediatamente la Commissione di tali misure.
Art. 7 Applicazione
Art. 8 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione