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Decisione della Commissione del 23 maggio 2012 che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell’India (2012/278/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

1. PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

La Commissione europea («la Commissione»), con il regolamento (UE) n. 115/20122 («il regolamento provvisorio»), ha imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell’India («India» o «il paese interessato»).

Il procedimento è stato aperto il 13 maggio 20113, a seguito di una denuncia presentata il 31 marzo 2011 dallo European Industrial Fasteners Institute (EIFI) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti.

Come indicato al considerando 21 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 31 marzo 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

1.2. Procedura successiva

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure compensative provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite.

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

Successivamente, tutte le parti sono state informate dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva chiudere il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell’India e svincolare gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni sulle conclusioni definitive.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte ha ribadito le sue osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile data nei considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio, sostenendo che alcuni tipi di prodotto dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

Tuttavia, l’inchiesta ha confermato che i diversi tipi di prodotto rientrano nella descrizione del prodotto in esame e del prodotto simile e presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, hanno le stesse utilizzazioni finali e appartengono, di conseguenza, alla stessa categoria di prodotti. Questo argomento è stato perciò respinto

In assenza di altre osservazioni riguardanti il prodotto in esame e il prodotto simile, si confermano i considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio.

3. SOVVENZIONI

3.1. Introduzione

Nel considerando 24 del regolamento provvisorio è fatto riferimento ai seguenti regimi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni:

  1. a) Duty Entitlement Passbook Scheme («DEPBS»);

  2. b) Advance Authorisation Scheme («AAS»);

  3. c) Export Promotion Capital Goods Scheme («EPCGS»);

  4. d) Export Oriented Units Scheme («EOUS»);

  5. e) Focus Product Scheme («FPS»);

  6. f) Sistema di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme, «ECS»);

  7. g) Esenzione dall’imposta sull’elettricità.

L’industria dell’Unione ritiene che la Commissione non abbia tenuto conto di diversi regimi di sovvenzione e, di conseguenza, che le sovvenzioni di cui hanno fruito i produttori indiani siano state sottostimate.

A questo proposito, va osservato che nella denuncia era menzionato un gran numero di regimi di sovvenzione nazionali e locali, che figuravano nel questionario per i produttori esportatori dell’India e sono stati esaminati dalla Commissione. Tuttavia, è risultato che soltanto per i regimi elencati nel considerando 10 i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta inclusi nel campione aveva ricevuto sovvenzioni.

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 24 a 27 del regolamento provvisorio.

Non sono state ricevute osservazioni sulle conclusioni riguardanti il FPS e l’esenzione dall’imposta sull’elettricità. Su DEPBS, AAS, EPCGS e ECS, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno formulato osservazioni dettagliate, che per la maggior parte hanno riguardato il calcolo degli importi delle sovvenzioni e in alcuni casi hanno portato a lievi modifiche di tali calcoli. Le osservazioni formulate non invalidano però le conclusioni generali su questi regimi, che sono confermate. Sono pervenute osservazioni anche sul regime EOUS. Tenendo conto delle conseguenze di tali osservazioni, riassunte oltre nei considerando da 13 a 19, non è necessario riferire dettagliatamente gli altri commenti ricevuti sui quattro regimi citati.

3.2. Export oriented units scheme (EOUS)

3.2.1. Generalità

Va ricordato che, come è detto al punto 3.5 del regolamento provvisorio, le «unità orientate all’esportazione» (EOU) hanno l’obbligo fondamentale, previsto dalla politica del commercio estero per il periodo 2009-2014, di realizzare un utile netto in valuta straniera, vale a dire che nel periodo di riferimento (5 anni), il valore totale delle loro esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate. In linea di principio, tutte le imprese che si impegnano a esportare la loro intera produzione di beni o servizi possono essere costituite in regime EOUS. Le società che godono dello status di unità orientate all’esportazione hanno diritto alle concessioni elencate al considerando 71 del regolamento provvisorio. Queste concessioni sono contributi finanziari dello Stato indiano ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, e conferiscono un vantaggio alle EOU. Inoltre, sono condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi considerate specifiche e compensabili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

Nel regolamento provvisorio si rileva che il regime EOUS non può essere considerato un sistema consentito di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto non è conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettere h) e i), dell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e dell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva), del regolamento di base. In effetti, non si è potuto stabilire che lo Stato indiano dispone di un sistema di verifica o di una procedura che consenta di accertare se e in quale misura input acquisiti in esenzione da dazi e/o imposte sulle vendite siano stati utilizzati nella produzione del prodotto esportato (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base e, in caso di sistemi di restituzione daziaria sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del regolamento di base). Il sistema di verifica in atto mira a controllare l’obbligo relativo all’utile netto in valuta straniera, e non il consumo di importazioni in relazione alla produzione dei beni esportati.

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, non sono stati addotti argomenti che contraddicano sostanzialmente la natura dell’EOUS, come descritta sopra, in particolare l’assenza di un sistema di verifica efficace e la sua compensabilità. Pertanto, le conclusioni relative all’EOUS esposte nei considerando da 78 a 81 del regolamento provvisorio sono confermate.

3.2.2. Osservazioni presentate da Viraj Profiles Limited

L’unica società del campione con status di EOU era Viraj Profiles Limited («Viraj»). Il tasso di sovvenzione stabilito per questo produttore nella fase provvisoria era del 2,73 %, su un tasso di sovvenzione complessivo del 3,2 %. Viraj rappresentava, in volume, l’87 % delle esportazioni indiane verso l’Unione.

Come detto al considerando 77 del regolamento provvisorio, Viraj ha presentato osservazioni dettagliate sul regime. Il produttore esportatore in questione ha sostenuto che la sovvenzione calcolata non sarebbe conforme all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, secondo cui l’importo del dazio compensabile non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili effettivamente ricevute dalla società. Di conseguenza, il tasso di sovvenzione complessivo della società sarebbe inferiore al 2 %, ossia minimo. La società ha presentato dati contabili dettagliati a sostegno della sua tesi.

L’obiezione è stata debitamente analizzata. È stato possibile confrontare i dati contabili forniti da Viraj con i dati contabili verificati nel corso del sopralluogo e da questi dati risulta che in effetti il vantaggio compensabile ottenuto dalla società durante il periodo dell’inchiesta era stato sovrastimato. Pertanto, il dazio compensativo per Viraj è stato ricalcolato.

Il tasso di sovvenzione EOUS di Viraj è stato dunque ricalcolato e fissato in via definitiva allo 0,44 %. Compresi i tassi di sovvenzione stabiliti per EPCGS (ricalcolato allo 0,05 %), SCE (ricalcolato allo 0,12 %) e per l’esenzione dall’imposta sull’elettricità (0,09 %), il tasso di sovvenzione complessivo è stato fissato in via definitiva allo 0,7 %, vale a dire al di sotto della soglia minima.

3.2.3. Osservazioni dell’industria dell’Unione sulle conclusioni definitive

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l’industria dell’Unione ha presentato osservazioni nelle quali sostiene che i ricalcoli effettuati in relazione ai vantaggi EOUS ottenuti da Viraj sono ingiustificati ed errati. L’analisi della Commissione sarebbe incompleta, in contrasto con le modalità di compensazione di questo regime solitamente seguite dalle istituzioni e non terrebbe conto di altri possibili scenari nei quali Viraj potrebbe avere fruito indebitamente dell’esenzione dai dazi. Inoltre, l’industria dell’Unione ha sostenuto che la presentazione tardiva da parte di Viraj delle osservazioni non riservate sulle conclusioni provvisorie ha leso gravemente il diritto di difesa dell’industria dell’Unione.

Per quanto riguarda il ricalcolo del margine di sovvenzione di Viraj, va chiarito che il produttore esportatore aveva dimostrato che il dazio compensativo provvisorio era superiore all’importo delle sovvenzioni compensabili effettivamente ricevute. La società ha dimostrato infatti che il dazio potenziale non riscosso era stato provvisoriamente sovrastimato e, pertanto, nel calcolo finale si è dovuto tener conto di questa correzione. Sarebbe stato contrario alle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento di base compensare contributi finanziari che, senza alcun dubbio, non si può ritenere conferiscano un vantaggio a Viraj. Si considera comunque che, nel caso di certe operazioni, il regime ha concesso all’impresa interessata sovvenzioni specifiche che devono essere compensate. Questo approccio è quindi pienamente coerente con il modo in cui le istituzioni hanno compensato il regime in passato. Di conseguenza, la revisione del margine di sovvenzione EOUS è del tutto conforme all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

Quanto alla presunta violazione del diritto di difesa dell’industria dell’Unione, va notato che le osservazioni di Viraj in merito al calcolo della sovvenzione EOUS erano comprese anche nelle due comunicazioni non riservate precedenti l’istituzione delle misure provvisorie, nonché in due comunicazioni non riservate successive. La prima e fondamentale osservazione formulata a questo riguardo, che ha portato la Commissione ad analizzare la questione in modo approfondito e infine a rivedere la sua posizione, è stata presentata nel dicembre 2011 ed è già menzionata al considerando 77 del regolamento provvisorio. Tutti i documenti menzionati sono stati immediatamente inclusi nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le osservazioni di Viraj sulle conclusioni provvisorie riassumevano semplicemente la posizione già espressa nelle precedenti comunicazioni. Se è vero che la versione non riservata delle osservazioni di Viraj sulle conclusioni provvisorie è stata presentata tardivamente, la Commissione ha provveduto a metterla prontamente a disposizione dall’industria dell’Unione, cui è stato concesso un periodo di tempo supplementare per formulare i propri commenti.

In considerazione di quanto precede, gli argomenti dell’industria dell’Unione hanno dovuto essere respinti.

3.2.4. Altre questioni riguardanti le sovvenzioni

Sono pervenute osservazioni anche sul calcolo del margine di sovvenzione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione e sul calcolo del margine di sovvenzione residuo. Inoltre, il solo produttore esportatore che ha chiesto l’esame individuale ha insistito perché la sua richiesta sia esaminata. Tuttavia, alla luce delle conclusioni sul nesso di causalità di cui oltre, non è necessario prendere una posizione definitiva su queste questioni.

4. INDUSTRIA DELL’UNIONE

In assenza di osservazioni sulla produzione dell’Unione e sull’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio.

5. PREGIUDIZIO

5.1. Osservazioni preliminari e consumo dell’Unione

In assenza di commenti sulle osservazioni preliminari e sul consumo dell’Unione, si confermano i considerando da 124 a 130 del regolamento provvisorio.

5.2. Importazioni dal paese interessato

Una parte ha sostenuto che l’analisi provvisoria dell’evoluzione dei prezzi all’importazione dall’India e della sottoquotazione dei prezzi sulla base dei prezzi medi sarebbe fuorviante, in quanto non terrebbe conto delle variazioni del mix dei prodotti da un anno all’altro durante il periodo considerato.

Al riguardo, va notato che i dati sui prezzi per tipo di prodotto sono disponibili solo per il PI, per il quale ai produttori esportatori e ai produttori dell’Unione è chiesto di fornire un elenco dettagliato delle operazioni nelle loro risposte al questionario. Pertanto, in mancanza di dati per tipo di prodotto per gli altri anni, nel periodo considerato, un’analisi corretta dell’evoluzione dei prezzi all’importazione può essere fatta solo sulla base dei prezzi medi. Va inoltre rilevato che la parte in questione non ha dimostrato perché l’analisi riguardante l’evoluzione dei prezzi all’importazione sarebbe fuorviante. L’obiezione è stata perciò respinta.

Per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi, si ricorda che, come indicato al considerando 134 del regolamento provvisorio, al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dall’India praticati sul mercato dell’Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l’importazione.

Inoltre, come indicato al considerando 135 del regolamento provvisorio, il confronto dei prezzi è stato effettuato per tipo di prodotto tra operazioni allo stesso stadio commerciale. Pertanto, l’obiezione di questa parte relativa alla sottoquotazione è stata respinta.

In assenza di altre osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, si confermano i considerando da 131 a 135 del regolamento provvisorio.

5.3. Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.3.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

Una parte ha sostenuto che l’analisi del regolamento provvisorio concernente il calo della produzione dell’industria dell’Unione è fuorviante e che la diminuzione del volume della produzione va vista alla luce delle capacità inutilizzate dell’industria dell’Unione, che sono anch’esse diminuite nel periodo considerato.

L’inchiesta ha dimostrato che il calo della produzione è coinciso con il calo delle vendite e con l’aumento delle scorte. Questa situazione ha indotto alcuni produttori dell’Unione a chiudere alcune delle loro linee di produzione, il che spiega la diminuzione dell’utilizzazione degli impianti. L’obiezione della parte è stata pertanto respinta.

In assenza di altre osservazioni relative alla produzione, alla capacità di produzione e all’utilizzazione degli impianti, si confermano i considerando 137 e 138 del regolamento provvisorio.

5.3.2. Volume delle vendite e quota di mercato

In assenza di osservazioni concernenti l’evoluzione del volume delle vendite e della quota di mercato dell’industria dell’Unione, si conferma il considerando 139 del regolamento provvisorio.

5.3.3. Crescita

In mancanza di osservazioni sulla crescita, si conferma il considerando 140 del regolamento provvisorio.

5.3.4. Occupazione

In assenza di osservazioni concernenti l’occupazione, si confermano i considerando 141 e 142 del regolamento provvisorio.

5.3.5. Prezzi unitari medi nell’Unione

In assenza di osservazioni sui prezzi unitari medi nell’Unione, si confermano i considerando 143 e 144 del regolamento provvisorio.

5.3.6. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

In mancanza di osservazioni relative alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti, all’utile sul capitale investito e alla capacità di ottenere capitali, si confermano i considerando da 145 a 148 del regolamento provvisorio.

5.3.7. Scorte

Una parte ha chiesto alla Commissione di fornire dati reali sull’andamento del livello delle scorte nel corso del periodo considerato e non dati indicizzati, sostenendo che l’indicizzazione non permette di formulare commenti validi o di valutare il livello delle scorte in percentuale delle vendite dell’industria dell’Unione.

Per motivi di riservatezza, come spiegato al considerando 127 del regolamento provvisorio, alcuni microindicatori, tra cui le scorte, hanno dovuto essere indicizzati. In ogni caso, l’indicizzazione delle scorte finali dell’industria dell’Unione nella tabella 10 del regolamento provvisorio permette di avere una buona idea dell’andamento delle scorte durante il periodo considerato. L’obiezione è stata pertanto respinta.

In assenza di altre osservazioni sulle scorte, si conferma il considerando 149 del regolamento provvisorio.

5.3.8. Entità del margine di sovvenzione

Va ricordato che il maggiore produttore esportatore indiano, che rappresentava l’87 % delle esportazioni indiane verso l’Unione durante il PI, non ha beneficiato di sovvenzioni. Di conseguenza, le importazioni sovvenzionate hanno rappresentato il 13 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame dall’India verso l’Unione. Dati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni dall’India sovvenzionate, l’impatto sull’industria dell’Unione dei margini effettivi di sovvenzione può essere considerato trascurabile.

5.3.9. Conclusioni sul pregiudizio

L’inchiesta ha confermato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno registrato un calo nel periodo considerato. Pertanto, la conclusione enunciata nei considerando da 151 a 153 del regolamento provvisorio, ossia che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base è confermata.

6. NESSO DI CAUSALITÀ

6.1. Introduzione

Come previsto dall’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate originarie dell’India hanno arrecato all’industria dell’Unione un pregiudizio di dimensioni tali da potersi considerare grave. I fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione sono stati anch’essi esaminati in modo da evitare che l’eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non fosse attribuito alle importazioni sovvenzionate.

Come spiegato nei considerando da 18 a 21, il margine di sovvenzione del maggiore produttore esportatore indiano, che rappresenta l’87 % della totalità delle esportazioni indiane verso l’Unione durante il PI, è risultato minimo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base e questo produttore esportatore, di conseguenza è stato considerato non sovvenzionato ai fini della presente inchiesta. Pertanto, solo il 13 % delle esportazioni indiane del prodotto in esame verso l’Unione durante il PI ha fruito di sovvenzioni. La quota di mercato delle importazioni sovvenzionate nel PI è stata del 2 %.

6.2. Effetto delle importazioni sovvenzionate

Dall’inchiesta è risultato che il consumo nell’Unione è aumentato del 9 % nel periodo considerato, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 14 % e la quota di mercato è diminuita del 21 %.

Per quanto riguarda i prezzi, i prezzi medi delle importazioni sovvenzionate sono risultati inferiori ai prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tuttavia, sono stati del 12 % circa superiori ai prezzi della società indiana non sovvenzionata.

Sulla base di quanto precede, si ritiene che, dato il loro modesto volume, le importazioni dall’India sovvenzionate, a prezzi superiori a quelli delle importazioni non sovvenzionate, possono aver avuto un ruolo solo molto limitato, se lo hanno avuto, nel deterioramento della situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione.

6.3. Effetto di altri fattori

6.3.1. Importazioni dall’India non sovvenzionate

Il volume totale delle importazioni dall’India è fortemente aumentato (del 65 %) durante il periodo considerato e la loro quota di mercato è salita dal 12,1 % al 18,3 %. Tuttavia, come si è detto, le importazioni non sovvenzionate hanno rappresentato l’87 % del volume totale delle esportazioni indiane nel PI, per una quota di mercato del 15 % nel PI, mentre la quota di mercato delle importazioni dall’India sovvenzionate è stata nello stesso periodo del 2 %.

I prezzi delle importazioni dall’India sono diminuiti complessivamente del 9 % nel periodo considerato, restando sempre inferiori ai prezzi delle importazioni dal resto del mondo e ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. È però da notare che, come spiegato al considerando 50, i prezzi medi delle importazioni non sovvenzionate sono risultati ben più bassi rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione di quelli delle importazioni sovvenzionate.

6.3.2. Importazioni da altri paesi terzi

In assenza di osservazioni relative alle importazioni da altri paesi terzi, si confermano i considerando da 161 a 165 del regolamento provvisorio.

6.3.3. Crisi economica

In assenza di altre osservazioni relative all’impatto della crisi economica sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 166 a 169 del regolamento provvisorio.

6.3.4. Andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione

In assenza di osservazioni sull’andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione, si conferma il considerando 170 del regolamento provvisorio.

6.4. Conclusioni sul nesso di causalità

L’analisi di cui sopra ha dimostrato che nel periodo considerato vi è stato un sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo originarie dell’India. È stato inoltre constatato che i prezzi di queste importazioni sono sempre rimasti inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione.

Tuttavia, considerato il fatto che le esportazioni del maggior produttore esportatore indiano, che rappresentavano l’87 % delle esportazioni indiane verso l’Unione durante il PI, non sono state sovvenzionate, si ritiene che un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate, che rappresentano appena il 13 % del quantitativo totale esportato dall’India, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non possa essere stabilito con sufficiente certezza. Infatti, non si può affermare che le esportazioni indiane sovvenzionate, in considerazione del loro limitato volume e della loro quota di mercato molto ridotta (2 %) e del fatto che i loro prezzi erano in media del 12 % superiori a quelli delle importazioni non sovvenzionate, siano state la causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

L’analisi degli altri fattori noti che potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, comprese le importazioni non sovvenzionate, le importazioni da altri paesi terzi, la crisi economica e l’andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione, ha dimostrato che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni non sovvenzionate provenienti dall’India, che hanno rappresentato l’87 % della totalità delle esportazioni indiane verso l’Unione durante il PI e sono state effettuate a prezzi notevolmente più bassi di quelli delle importazioni sovvenzionate.

7. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI

In assenza di un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si ritiene che non siano necessarie misure compensative e che quindi il presente procedimento antisovvenzioni debba essere chiuso in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il denunziante e le altre parti interessate sono stati informati e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute non sono state tali da modificare la conclusione raggiunta circa l’opportunità di chiudere il presente procedimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, attualmente classificati nelle voci della nomenclatura combinata corrispondenti ai codici 73181210, 73181410, 73181530, 73181551, 73181561 e 73181570, originari dell’India, è chiuso.

Art. 2

Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori ai sensi del regolamento (UE) n. 115/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell’India sono svincolati.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso