diritto.io

Decisione 2012/285/PESC del Consiglio del 31 maggio 2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/237/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau1.

Il 18 maggio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2048 (2012), che ha imposto un divieto di viaggio per le persone che cercano di ostacolare il ripristino dell'ordine costituzionale o prendono iniziative volte a minare la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau, in particolare coloro che hanno avuto un ruolo di primo piano nel colpo di stato del 12 aprile 2012 e che agiscono nell'intento di indebolire lo Stato di diritto, ridurre la preminenza del potere civile e diffondere l'impunità e l'instabilità nel paese.

Tenuto conto della gravità della situazione nella Repubblica di Guinea-Bissau, altre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nella decisione 2012/237/PESC.

Occorre pertanto abrogare la decisione 2012/237/PESC e sostituirla con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

  1. a) alle persone elencate nell'allegato dell'UNSCR 2048 (2012) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito ai sensi del punto 9 dell'UNSCR 2048 (2012) («comitato»), in conformità del punto 6 dell'UNSCR 2048 (2012), elencate nell'allegato I;

  2. b) alle persone non coperte dall'allegato I che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e alle persone a esse associate, elencate nell'allegato II.

2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato stabilisce che:

  1. a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o

  2. b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nella Repubblica di Guinea-Bissau e di stabilità nella regione.

4. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.

5. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

  1. a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

  2. b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;

  3. c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

  4. d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

6. Si considera che il paragrafo 5 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

7. Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 5 o 6.

8. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b) allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si sviluppi un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Repubblica di Guinea-Bissau.

9. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 8, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può comunque decidere di concedere la deroga proposta.

10. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 5, 6, 8 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Art. 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associati, di cui all'elenco nell'allegato III.

2. Non sono messi a disposizione fondi o risorse economiche direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato III.

3.

Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche interessati sono:

  1. a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato III e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali;

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;

  4. d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

4.

In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione che:

  1. a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui al paragrafo 1, sono stati inclusi nell'allegato III o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

  2. b) i fondi e le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

  3. c) il vincolo o la decisione non vadano a favore di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato III;

  4. d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

  2. b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della presente decisione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti al paragrafo 1.

6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

  1. a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b) da organizzazioni internazionali;

  3. c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

  4. d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); oppure

  5. e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

Art. 3

1. Il Consiglio esegue le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche agli elenchi riportati negli allegati II e III, ove necessario.

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati elencati nell'allegato III, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati elencati nell'allegato III.

Art. 4

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite nella presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Art. 5

1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.

2. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 2, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

Art. 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2012 Per il Consiglio Il presidente N. Wammen