diritto.io

Decisione di esecuzione della Commissione del 1o giugno 2012 che autorizza l’immissione sul mercato della gamma-ciclodestrina in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 3496] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2012/288/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari1, in particolare l’articolo 7,

Il 26 febbraio 2010 la società Wacker Chemie GmbH ha presentato alle autorità competenti dell’Irlanda la richiesta di immettere sul mercato la γ-ciclodestrina in qualità di nuovo ingrediente alimentare. La gamma-ciclodestrina è un carboidrato digeribile da aggiungere agli alimenti.

Il 9 luglio 2010 l’organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato la relazione di valutazione iniziale. In tale relazione esso è giunto alla conclusione che la società Wacker Chemie GmbH aveva fornito informazioni sufficienti ad autorizzare l’immissione sul mercato della γ-ciclodestrina in qualità di nuovo ingrediente alimentare.

Il 19 luglio 2010 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

Entro il termine di 60 giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state presentate obiezioni motivate in conformità di detta disposizione. In particolare, sono state sollevate obiezioni in merito all’assorbimento delle vitamine liposolubili. A norma di quanto disposto dall’articolo 7, paragrafo 1, è necessaria una decisione di esecuzione della Commissione che tenga conto delle obiezioni presentate. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le preoccupazioni, risultando soddisfacente sia per gli Stati membri che per la Commissione.

L’aggiunta intenzionale della γ-ciclodestrina nei prodotti alimentari per uno scopo tecnologico rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sugli additivi alimentari2, e va autorizzata a norma di tale regolamento.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La gamma-ciclodestrina di cui all’allegato può essere immessa sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare.

Art. 2

La denominazione della γ-ciclodestrina autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono è «gamma-ciclodestrina» o «γ-ciclodestrina».

Art. 3

La società Wacker Chemie AG, Hanns Seidel Platz 4, 81737 München, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione