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Decisione del Consiglio del 7 giugno 2012 riguardante la conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e del relativo protocollo del 2001 (2012/305/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

Il 19 dicembre 2002 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati con l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e del relativo protocollo del 2001 («la convenzione»).

In conformità alla decisione 2004/79/CE1, l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’applicazione di talune disposizioni della convenzione («l’accordo») è stato firmato il 19 dicembre 2003, con riserva della sua conclusione.

L’accordo non è ancora stato concluso. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, le procedure che l’Unione deve seguire al fine di concludere l’accordo sono previste dall’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

È opportuno approvare l’accordo.

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e del relativo protocollo del 20012 («l’accordo»).

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione3.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2012 Per il Consiglio Il presidente M. Bødskov