diritto.io

Decisione del Consiglio del 7 giugno 2012 sulla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 (2012/311/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

La convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 (CAA), conclusa dalla Comunità europea con la decisione 2000/421/CE del Consiglio1, è stata prorogata a seguito di successive decisioni del comitato per l’aiuto alimentare.

L’attuale CAA scade il 30 giugno 2012 e la sua eventuale proroga verrà discussa nella riunione del comitato per l’aiuto alimentare del giugno 2012.

Ai sensi dell’articolo XXV, lettera b), della CAA, la proroga della convenzione è subordinata alla condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resti in vigore. Il 6 giugno 2011 il consiglio internazionale dei cereali ha deciso di prorogare la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 fino al 30 giugno 2013.

Il 14 dicembre 2010, alla 103a riunione del comitato per l’aiuto alimentare, i suoi membri hanno convenuto di avviare il processo formale di rinegoziazione della CAA attraverso una serie di sessioni negoziali.

Poiché la nuova convenzione sull’assistenza alimentare, che succederà alla CAA, entrerà in vigore solo il 1o gennaio 2013, vi sarà un vuoto di sei mesi tra la cessazione degli effetti della CAA e l’entrata in vigore della nuova convenzione sull’assistenza alimentare.

Il 30 novembre 2011, alla 105a riunione del comitato per l’aiuto alimentare, le parti aderenti alla CAA hanno convenuto che occorreva evitare una sovrapposizione con la nuova convenzione sull’assistenza alimentare e che una lacuna di sei mesi era preferibile a una proroga della CAA.

È opportuno quindi che la Commissione, che rappresenta l’Unione europea in seno al comitato per l’aiuto alimentare, sia autorizzata ad opporsi ad un consenso favorevole a tale proroga nell’ambito del comitato per l’aiuto alimentare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione dell’Unione europea in seno al comitato per l’aiuto alimentare è di opposizione a un consenso nell’ambito del comitato per l’aiuto alimentare, ai sensi della norma 13 del regolamento interno del comitato, a favore di una proroga della convenzione sull’aiuto alimentare.

Art. 2

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di comitato per l’aiuto alimentare.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2012 Per il Consiglio Il presidente M. Bødskov