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Decisione del Consiglio del 7 giugno 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e del protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE (2012/319/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

Il protocollo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo3.

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare. Per quanto riguarda la partecipazione della Norvegia, occorre tener conto anche dell’accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia4, in particolare del suo articolo 6 sulla sicurezza. A causa di problemi economici, la partecipazione dell’Islanda ai programmi GNSS dovrebbe essere temporaneamente sospesa.

Per il buon funzionamento dell’accordo SEE, è opportuno estendere il suo protocollo 37, in modo tale che comprenda il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e il consiglio di amministrazione istituiti dal regolamento (UE) n. 912/2010, e modificare il protocollo 31 al fine di precisare le procedure di partecipazione.

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alle modifiche proposte del protocollo 31 e del protocollo 37 dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2012 Per il Consiglio Il presidente M. Bødskov