Decisione del Consiglio del 7 giugno 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status della Repubblica del Sud Sudan in relazione all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (2012/352/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE1, in particolare l’articolo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20002, è stato modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 20053 ed è stato modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 20104 («accordo di partenariato ACP-UE»). La seconda modifica è stata applicata su base provvisoria dal 31 ottobre 2010.
L’articolo 94 dell’accordo di partenariato ACP-UE dispone che ogni richiesta di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-UE e approvata da quest’ultimo.
Il 20 marzo 2012 la Repubblica del Sud Sudan ha presentato una richiesta di adesione conformemente all’articolo 94 dell’accordo di partenariato ACP-UE e una richiesta di concessione dello status di osservatore che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte create da tale accordo in attesa che si concluda la procedura di adesione.
L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri ACP-UE dell’adesione del Sud Sudan e la concessione, nel frattempo, dello status di osservatore al Sud Sudan da parte del Consiglio dei ministri ACP-UE fino al 20 novembre 2012, dovrebbero essere approvate dall’Unione. Il Sud Sudan dovrebbe depositare l’atto di adesione presso i depositari dell’accordo di partenariato ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP, entro tale data.
È pertanto opportuno stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status del Sud Sudan in relazione all’accordo di partenariato ACP-UE.
La posizione dell’Unione in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle richieste della Repubblica del Sud Sudan di adesione e di concessione dello status di osservatore consiste nell’accettare tali richieste conformemente al progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE accluso alla presente decisione.
Lo status di osservatore è valido fino al 20 novembre 2012. Il Sud Sudan deve depositare l’atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP entro tale data.
Possono essere concordate modifiche formali e di minore entità del progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE senza che occorra modificare tale decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2012 Per il Consiglio Il presidente M. Bødskov