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Decisione del Consiglio del 18 giugno 2012 sulla posizione che l’Unione europea deve adottare, nell’ambito dei comitati della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite pertinenti, in merito all’adeguamento al progresso tecnico dei regolamentin. 11, n. 13H, n. 30, n. 44, n. 49, n. 54, n. 64, n. 101, n. 106 e n. 121 nonché all’adeguamentoal progresso tecnico del regolamento tecnico mondiale n. 1 relativoalle serrature e ai componenti di blocco delle porte della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (2012/348/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio1, la Comunità ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite («UNECE») relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»).

Conformemente alla decisione 2000/125/CE del Consiglio2, l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)3, ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione, stabilendo un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche. Tale direttiva ha incorporato i regolamenti UNECE, come requisiti per l’omologazione o come alternative alla legislazione dell’Unione, nel sistema dell’UE di omologazione dei veicoli. Dall’adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UNECE hanno sostituito progressivamente la normativa dell’Unione nel quadro dell’omologazione UE dei veicoli.

Tenuto conto dell’esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario adattare i requisiti relativi a taluni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti n. 11, n. 13H, n. 30, n. 44, n. 49, n. 54, n. 64, n. 101, n. 106 e n. 121 dell’UNECE e dal regolamento tecnico mondiale n. 1 dell’UNECE.

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in seno al comitato amministrativo dell’accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell’accordo del 1998 per quanto riguarda le modifiche da apportare agli atti dell’UNECE sopra indicati.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in seno al comitato amministrativo dell’accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell’accordo del 1998 dal 25 al 29 giugno 2012 è di votare a favore delle modifiche proposte elencate nell’allegato.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2012 Per il Consiglio La presidente M. Gjerskov