Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2012 che revoca la sospensione degli impegni del Fondo di coesione a favore dell’Ungheria (2012/323/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006 stabilisce le condizioni di accesso al sostegno del Fondo di coesione. Conformemente al paragrafo 1 di detto articolo, il Consiglio può decidere di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d’impegno del Fondo di coesione nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1o gennaio dell’anno successivo alla decisione di sospensione, qualora sia stato determinato, conformemente all’articolo 126, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE.
In data 5 luglio 2004, con decisione 2004/918/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria2, il Consiglio ha stabilito, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea ("TCE"), che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha adottato una prima raccomandazione il 5 luglio 2004, una seconda raccomandazione l’8 marzo 2005 e una terza raccomandazione il 10 ottobre 2006, tutte rivolte all’Ungheria a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE. In data 7 luglio 2009 il Consiglio ha adottato la quarta raccomandazionedi questo tipo (“raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009”) volta a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2011.
In data 24 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/139/UE che stabilisce se l’Ungheria abbia dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 20093 a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE, nella quale ha stabilito che l’Ungheria non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 per correggere il disavanzo pubblico eccessivo entro il termine ivi fissato.
In data 13 marzo 2012, con decisione di esecuzione 2012/156/UE che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria con effetto al 1o gennaio 20134, il Consiglio ha deciso di sospendere una parte degli impegni del Fondo di coesione con effetto al 1o gennaio 2013 conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006. La decisione relativa all’importo degli impegni del Fondo di coesione da sospendere era intesa a garantire che la sospensione fosse efficace e proporzionata, tenuto conto dell’attuale situazione economica generale nell’Unione e dell’importanza relativa del Fondo di coesione per l’economia dello Stato membro interessato. Il Consiglio ha ritenuto opportuno, nel caso di una prima applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006 ad un determinato Stato membro, segnatamente l'Ungheria, fissare tale importo al 50 % della dotazione del Fondo di coesione per il 2013, senza superare il livello massimo dello 0,5 % del PIL nominale di tale Stato membro previsto dai servizi della Commissione. Di conseguenza, il Consiglio ha deciso di sospendere 495184000 EUR di impegni del Fondo di coesione a favore dell’Ungheria con effetto al 1o gennaio 2013.
Sempre il 13 marzo il Consiglio ha emesso una raccomandazione riveduta all’Ungheria a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE (“raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012”), che fissa al 2012 il termine per far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo. In particolare, si raccomanda all’Ungheria di: compiere un ulteriore sforzo di bilancio di almeno ½ % del PIL grazie a un’ulteriore definizione e applicazione di misure di risanamento di carattere strutturale, al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di un disavanzo pari al 2,5 % del PIL nel 2012; destinare eventuali entrate impreviste al miglioramento del saldo nominale; adottare, all'occorrenza, le misure supplementari di carattere strutturale necessarie per garantire che nel 2013 il disavanzo rimanga ben al di sotto della soglia del 3 % del PIL; e) inserire riserve sufficienti nelle leggi di bilancio successive. Nel contempo, il Consiglio ha sottolineato che l’aggiustamento di bilancio dovrebbe contribuire a portare il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso discendente e che inoltre doveva essere sostenuto dai proposti miglioramenti del quadro sulla governance di bilancio.
Il 23 aprile 2012 l’Ungheria ha presentato l’aggiornamento annuale del proprio programma di convergenza, esponendo la propria strategia di bilancio per conseguire la correzione sostenibile del disavanzo eccessivo entro il termine del 2012. Gli obiettivi di disavanzo ufficiali e gli sforzi di bilancio programmati sono conformi alla raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012. Il programma conferma il precedente obiettivo a medio termine dell’1,5 % del PIL, che si intende raggiungere entro il 2013. Secondo l’aggiornamento, il debito pubblico è progressivamente ridotto durante l’intero periodo di programmazione, scendendo al 77 % del PIL nel 2013 e al di sotto del 73 % del PIL nel 2015. Quanto alla riforma della governance di bilancio, le autorità hanno annunciato che presenteranno al Parlamento le necessari modifiche nel corso della sessione di primavera.
Sulla base delle informazioni pubbliche disponibili, la Commissione ha concluso, nella comunicazione del 30 maggio 2012, che l’Ungheria ha adottato le necessarie misure correttive, dimostrando un adeguato progresso verso la riduzione del disavanzo eccessivo. In particolare, si prevede che il disavanzo di bilancio raggiungerà il 2,5 % del PIL nel 2012 e rimarrà ben al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2013, come raccomandato dal Consiglio a marzo. Nello specifico, tenendo conto anche di tutte le informazioni pubbliche disponibili fornite dal governo ungherese da metà marzo, i servizi della Commissione stimano che nel 2013 il disavanzo raggiungerà il 2,7 % del PIL. Considerando altresì l’effetto delle revisioni della crescita potenziale del PIL e il divario previsto rispetto alla normale elasticità fiscale, lo sforzo di bilancio nel 2012 può essere ritenuto, in linea di massima, conforme a quanto richiesto. Lo stanziamento di entrate impreviste e l’inserimento di riserve sufficienti nei prossimi bilanci devono essere ancora dimostrate. In base alle previsioni della primavera 2012, il debito pubblico dovrebbe scendere al 78,5 % del PIL nel 2012 e ridursi ancora leggermente nel 2013. Infine, si constata un certo progresso nel rafforzamento del quadro sulla governance di bilancio, anche se restano ancora da elaborare e adottare importanti riforme prima della fine della sessione di primavera del Parlamento. Stante quanto premesso, nonché alla luce dei recenti dati sulla crescita nel primo trimestre, peggiori del previsto, la Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi di bilancio in Ungheria.
Nell’insieme, l’Ungheria ha adottato le necessarie misure correttive in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012 allo scopo di ridurre il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio. Pertanto, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2012/156/UE che sospende una parte degli impegni del Fondo di coesione.
Se in qualsiasi momento, prima dell’abrogazione della decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, le misure adottate si dimostrano inadeguate, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, dovrebbe adottare una nuova decisione a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE. In tal caso, esso può, su proposta della Commissione, adottare una nuova decisione di sospensione degli impegni del Fondo di coesione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È revocata la sospensione parziale degli impegni del Fondo di coesione a favore dell’Ungheria di cui alla decisione di esecuzione 2012/156/UE.
Art. 2
L’Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012 Per il Consiglio La presidente M. Vestager