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Decisione del Consiglio del 22 giugno 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, in merito al funzionamento del forum della società civile e alla costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell’ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile (2012/488/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.

Il 6 ottobre 2010 è stato firmato l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra1 («accordo»).

A norma dell’articolo 15.10, paragrafo 5, dell’accordo, l’accordo si applica a titolo provvisorio dal 1o luglio 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva.

L’articolo 13.13, paragrafo 1, dell’accordo prevede che le parti stabiliscano con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea»), entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo, il funzionamento del forum della società civile.

L’articolo 13.15, paragrafo 3, prevede la costituzione di un elenco di persone che possono essere designate per far parte di un gruppo di esperti incaricato di esaminare qualsiasi questione, nelle materie oggetto del capo «Commercio e sviluppo sostenibile», per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni governative.

L’Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata con riguardo al funzionamento del forum della società civile e all’elenco delle persone che possono essere designate come esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, in merito:

  1. a) al funzionamento del forum della società civile previsto dall’articolo 13.13, paragrafo 1, dell’accordo; e

  2. b) alla costituzione di un elenco di persone competenti che possono essere designate per far parte del gruppo di esperti conformemente all’articolo 13.15, paragrafo 3, dell’accordo;

è basata sui progetti di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea acclusi alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012 Per il Consiglio La presidente M. Vestager