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Decisione del Consiglio del 25 giugno 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (2012/341/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 20113, che integra nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità4.

Lo stesso regime è stato instaurato tra l’Unione e la Svizzera, per i vettori aerei svizzeri e comunitari, con l’inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica5.

Il medesimo regime è stato instaurato anche tra la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE, per i vettori aerei svizzeri e EFTA-SEE, con l’inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella convenzione che istituisce l’Associazione europea di libero scambio (convenzione di Vaduz)6.

È pertanto opportuno modificare l’allegato XIII dell’accordo SEE per concedere ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell’Unione a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012 Per il Consiglio La presidente C. Ashton