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Decisione di esecuzione della Commissione del 27 giugno 2012 concernente un contributo finanziario dell’Unione a Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito per effettuare studi sul virus di Schmallenberg [notificata con il numero C(2012) 4203] (I testi in lingua neerlandese, inglese, francese, tedesca, italiana e spagnola sono i soli facenti fede) (2012/349/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 23,

A norma di quanto disposto dall’articolo 75 del regolamento finanziario e dall’articolo 90, paragrafo 1 delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione europea è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da essa delegate.

Il virus di Schmallenberg è un agente patogeno contagioso emergente dei ruminanti incluso in via presuntiva nel sierogruppo Simbu della famiglia delle Bunyaviridae, genere Orthobunyavirus. Di questo agente patogeno emergente si sa molto poco; la maggior parte delle ipotesi in proposito sono estrapolate dai dati scientifici disponibili su altri virus del sierogruppo Simbu.

Nell’Unione erano stati isolati solo alcuni Orthobunyavirus (il virus Tahyna del sierogruppo California), ma nessuno del sierogruppo Simbu. Il virus di Schmallenberg è stato individuato per la prima volta in Germania nel novembre del 2011 in campioni raccolti da animali malati durante l’estate e l’autunno precedenti. Nel dicembre del 2011 nei Paesi Bassi sono stare segnalate malformazioni congenite collegate alla presenza del virus in agnelli appena nati. Fino a tutto il marzo del 2012 Belgio, Germania, Regno Unito, Francia. Lussemburgo, Italia e Spagna hanno in seguito segnalato casi di animali nati morti o con malformazioni congenite. La presenza del virus di Schmallenberg è stata confermata per mezzo dei test della reazione a catena della polimerasi (PCR).

Essendo la prima volta che il virus viene isolato nell’Unione non esistono norme armonizzate per quanto riguarda il controllo o la notifica del virus di Schmallenberg.

Non sono disponibili strumenti diagnostici efficaci per valutare la reale diffusione del virus di Schmallenberg e le sue ripercussioni sulla salute degli animali.

Alcuni partner commerciali hanno adottato provvedimenti temporanei di protezione, tra cui anche restrizioni agli scambi commerciali, e subordinato la ripresa degli scambi commerciali alla fornitura di garanzie supplementari per alcuni prodotti in attesa di dati scientifici più esaurienti.

Il 23 gennaio 2012 il Consiglio Agricoltura ha chiesto alla Commissione di prendere provvedimenti in rapporto a questa malattia emergente.

Nel corso di una riunione svoltasi il 14 febbraio 2012 la Commissione ha individuato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli obiettivi prioritari e i settori per i quali è necessario raccogliere ulteriori informazioni prima di procedere a sviluppare una normativa veterinaria volta ad affrontare questa nuova infezione. Tali informazioni riguardano in particolare il meccanismo che causa la malattia (patogenesi); l’epidemiologia, soprattutto per quanto concerne le forme di trasmissione, i potenziali ospiti, il ruolo dei vettori e dei serbatoi del virus, nonché la conferma delle potenzialità non-zoonotiche del virus e i metodi di diagnosi della malattia nei campioni raccolti da animali, e la loro convalida.

Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno svolto studi specifici volti a raccogliere informazioni sul virus di Schmallenberg nelle aree sopra menzionate, per poi sottoporli alla Commissione il 5 marzo 2012 e richiedere il sostegno economico dell’UE.

Alcuni di tali studi scientifici sono stati presentati da diversi Stati membri consorziati: in questi casi, e a scopo di chiarezza, uno dei partner è stato designato come coordinatore del consorzio e responsabile della comunicazione con la Commissione e della trasmissione delle relazioni tecniche.

A norma dell’articolo 22 della decisione 2009/470/CE, l’Unione può intraprendere o aiutare gli Stati membri o le organizzazioni internazionali a prendere le iniziative di natura tecnica e scientifica necessarie per elaborare un’apposita normativa UE nel settore veterinario nonché sviluppare l’istruzione o la formazione in campo veterinario.

È opportuno concedere un contributo finanziario agli studi sul virus di Schmallenberg effettuati da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito in quanto i risultati di tali studi possono fornire nuovi dati sull’argomento in oggetto.

La Commissione ha valutato tutte le proposte e selezionato quelle più consone agli obiettivi prioritari concordati. In considerazione delle risorse necessarie per sviluppare gli studi e l’esigenza di avviare le attività il prima possibile per ottenere risultati, è opportuno finanziarli a partire dal 1o aprile 2012.

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune2, le misure di natura veterinaria vanno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

Il versamento del contributo finanziario è subordinato all’effettiva esecuzione degli studi previsti e alla presentazione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L’Unione concede assistenza finanziaria a Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito per i loro studi scientifici sul virus di Schmallenberg come sintetizzato nell’allegato I. La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento a termini dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

2. Il contributo finanziario dell’Unione

  1. a) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ogni Stato membro di cui al punto 1 per gli studi elencati all’allegato I e in conformità degli stanziamenti di cui all’allegato II per il periodo compreso fra il 1o aprile 2012 e il 31 dicembre 2013;

  2. b) non supera i seguenti importi:

    1. i) 438615 EUR per il Belgio;

    2. ii) 595883 EUR per la Germania;

    3. iii) 146590 EUR per la Spagna;

    4. iv) 589380 EUR per la Francia;

    5. v) 124120 EUR per l’Italia,

    6. vi) 639342 EUR per i Paesi Bassi;

    7. vii) 371811 EUR per il Regno Unito;

  3. c) Belgio, Germania, Spagna, Francia. Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, ovvero (nel caso che gli studi scientifici siano effettuati da più Stati membri in consorzio) lo Stato membro coordinatore come da allegato I, presenta alla Commissione:

    una relazione tecnica interinale per progetto non oltre il 31 marzo 2013,

    una relazione tecnica finale per progetto non oltre il 31 marzo 2014,

  4. d) Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito presentano alla Commissione:

    una versione cartacea e una versione elettronica della relazione finanziaria redatta in conformità dell’allegato IV non oltre il 31 marzo 2014. I documenti giustificativi contenenti tutte le spese relative alla richiesta di rimborso vanno mandati alla Commissione su richiesta,

  5. e) il risultato degli studi va messo a disposizione della Commissione, di tutti gli Stati membri e dell’EFSA e presentato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Art. 2

1. Il contributo massimo complessivo autorizzato dalla presente decisione per le spese sostenute per i lavori di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è fissato a 2905741 EUR da finanziare sulla seguente linea di bilancio del bilancio generale dell’Unione europea per il 2012:

linea di bilancio 17 04 02 01.

2. Le spese relative al personale impegnato nei progetti, ai materiali di consumo, agli studi su animali, alle spese di viaggio per le riunioni e alle spese generali saranno rimborsabili entro i limiti stabiliti nell’articolo 1 e in conformità alle regole di cui all’allegato III.

3. Il contributo finanziario dell’Unione è versato su presentazione e approvazione delle relazioni e dei documenti giustificativi indicati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d).

Art. 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione