Decisione di esecuzione della Commissione del 2 luglio 2012 che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei provvedimenti di emergenza presi per combattere l’influenza aviaria in Polonia nel 2007 (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) (2012/350/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 4,
A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.
La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi veterinari specifici, compresi quelli d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE2 del Consiglio, fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.
La decisione 2008/557/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, relativa a un contributo finanziario della Comunità alle misure urgenti di contrasto dell’influenza aviaria in Polonia nel 20073 ha concesso un contributo finanziario dell’Unione per i provvedimenti urgenti presi per combattere l’influenza aviaria in Polonia nel 2007. Il 13 marzo 2008 la Polonia ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti. La decisione 2008/557/CE ha stabilito che venisse corrisposta come parte del contributo finanziario dell’Unione una prima quota pari a 845000 EUR. La decisione di esecuzione 2011/799/UE4 della Commissione ha stabilito che venisse corrisposta come parte del contributo finanziario dell’Unione una seconda quota pari a 750000 EUR.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE la Polonia ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri sui provvedimenti applicati conformemente alla legislazione dell’Unione in tema di notifica e di eradicazione, nonché sui risultati conseguiti. In osservanza dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la richiesta di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, i documenti giustificativi, una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e i risultati dei rispettivi controlli.
I servizi della Commissione hanno effettuato un audit a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammesse a beneficiare di un aiuto e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Polonia il 23 dicembre 2011. La Polonia li ha accolti con lettera del 3 aprile 2012.
È ora pertanto possibile fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria in Polonia nel 2007.
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’influenza aviaria in Polonia nel 2007 è fissato a 1648571,50 EUR.
Art. 2
Il saldo del contributo finanziario è fissato a 53571,50 EUR.
Art. 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione