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Decisione della Commissione del 2 luglio 2012 che aggiorna l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (2012/355/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la Convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

A norma dell’articolo 8 della Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito la «convenzione monetaria») lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad applicare gli atti dell’Unione relativi alle disposizioni sulle banconote e monete in euro, sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, sulle medaglie e gettoni, nonché sull’obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell’allegato della convenzione.

L’allegato è aggiornato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione monetaria, secondo cui ogni anno la Commissione modifica l’allegato per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell’UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti. In base a questa disposizione un atto è stato abrogato e due nuovi atti dell’Unione, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione monetaria, sono stati adottati e devono essere inseriti nell’allegato.

La decisione del Consiglio, del 29 aprile 19991, che estende il mandato dell’Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, è obsoleta e pertanto è stralciata dall’allegato. Il nuovo strumento giuridico che permette a Europol di firmare accordi di cooperazione con i paesi terzi sarà inserito nell’allegato della convenzione monetaria una volta entrato in vigore.

È stato adottato il regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione2. Poiché rientra nel campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione monetaria, deve essere inserito nell’allegato.

È stata adottata la decisione della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo3. Poiché rientra nel campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione monetaria, deve essere inserita nell’allegato.

Gli allegati della convenzione monetaria devono quindi essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

L’allegato della Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dall’allegato della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso