Decisione di esecuzione della Commissione del 3 luglio 2012 che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei provvedimenti di emergenza presi per combattere l’influenza aviaria in Germania nel novembre 2010 [notificata con il numero C(2012) 4359] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2012/358/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 4,
A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’intervento che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.
La decisione 2009/470/CE del Consiglio fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi veterinari specifici, compresi quelli d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione, stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio2, fissa norme relative alle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.
La decisione di esecuzione 2011/404/UE della Commissione, del 7 luglio 2011, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di contrasto dell’influenza aviaria in Germania nel novembre 20103, ha concesso un contributo finanziario dell’Unione per i provvedimenti urgenti presi per combattere l’influenza aviaria in Germania nel novembre 2010. Il 5 settembre 2011 la Germania ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE, la Germania ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri sui provvedimenti presi conformemente alla legislazione dell’Unione in tema di notifica e di eradicazione, nonché sui risultati conseguiti. In osservanza dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la richiesta di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, i documenti giustificativi, una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e i risultati dei rispettivi controlli.
Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammesse a beneficiare di un aiuto e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Germania il 16 marzo 2012.
È ora pertanto possibile fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel novembre 2010.
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel 2010 è fissato a 177181,83 EUR.
Art. 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione