Decisione del Consiglio del 10 luglio 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (2012/399/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») contiene disposizioni e modalità di applicazione specifiche in materia di trasporti.
È opportuno integrare nell’accordo SEE la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture3.
È opportuno inserire nell’accordo SEE una disposizione che consenta di adeguare i sistemi di pedaggio sulla rete stradale transeuropea in Norvegia.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE.
La posizione che l’Unione deve adottare nel Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla proposta modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012 Per il Consiglio Il presidente V. Shiarly