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Decisione del Consiglio del 10 luglio 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (2012/400/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE ad attività al di fuori delle quattro libertà per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012 Per il Consiglio Il presidente V. Shiarly