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Decisione del Consiglio del 10 luglio 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (2012/401/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994.

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31.

Il protocollo 31 dell’accordo SEE contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)3.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012 Per il Consiglio Il presidente V. Shiarly